Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 77 pagine
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Consultazione su un avamprogetto di legge sulla formazione continua
scuole universitarie sarebbe dunque di tipo formale e non rientrerebbe pertanto nel campo d’applicazione della legge sulla formazione continua.
Ritenendo inopportuno limitare il campo d’applicazione della nuova legge alla formazione non formale, i fautori dell’istruzione generale degli adulti propongono una definizione di formazione continua che si basi sull’individuo e sulla sua biografia formativa personale nonché un settore quaternario a sé stante (in cui rientrino le formazioni formale, non formale e informale).
3.2.3 Obiettivi (articolo 4)
Nei pareri in cui vengono esplicitamente menzionati, gli obiettivi sono approvati a larga maggioranza. Viene fatto più volte notare, tuttavia, che non possono essere raggiunti soltanto da Confederazione e Cantoni, ma che anche gli operatori e le organizzazioni del mondo del lavoro devono concorrere al loro conseguimento.
Soprattutto i sindacati deplorano la mancanza di un’informazione esaustiva e di una consulenza finanziaria, premesse senza le quali non ritengono possibile far partecipare tutte le persone all’apprendimento permanente.
Per i datori di lavoro e le cerchie economiche il nesso tra formazione continua e mercato del lavoro non è stato sufficientemente considerato.
3.2.4 Principi (articoli 5-9)
I principi elencati nella LFCo trovano l’approvazione della maggioranza dei partecipanti, anche se alcuni di essi hanno sollevato discussioni sul piano della loro concretizzazione.
La grande maggioranza dei partecipanti approva in via di massima il divieto di perturbazione della concorrenza (articolo 9), ma giudica in modo critico la focalizzazione sul prezzo, le prescrizioni di rendiconto e il divieto del sovvenzionamento trasversale.
Per quanto riguarda il principio della responsabilità personale (articolo 5) si delinea un quadro ambivalente. Mentre le cerchie vicine ai lavoratori dipendenti chiedono che i datori di lavoro siano chiamati ad assumersi maggiori responsabilità (ad esempio mediante l’introduzione di un congedo di formazione), questi ultimi esigono l’eliminazione del relativo capoverso 2. Secondo loro, la formazione continua dei lavoratori è una questione importante che sta nell’interesse di tutte le parti coinvolte, ma la sua organizzazione concreta dev’essere disciplinata nei CCL o nei singoli contratti individuali.
Per alcuni partecipanti il principio della responsabilità personale per la formazione continua si spinge troppo in là, motivo per cui chiedono che sia postulata una responsabilità collettiva tra individui, datori di lavoro e Stato.
Il principio della garanzia e dello sviluppo della qualità (articolo 6) solleva da un lato il timore che lo Stato intervenga nel mercato con prescrizioni dettagliate, iperregolandolo, e che anche gli operatori privati non sovvenzionati siano obbligati a conformarsi a forme concrete di garanzia della qualità. D’altro lato si chiede che lo Stato sia reso responsabile per la qualità e la trasparenza dell’intero mercato della formazione continua.
Le cerchie universitarie fanno notare che, secondo la disposizione enunciata all’articolo 2 capoverso 2, la competenza di emanare prescrizioni quadro sulla qualità è degli organi comuni ai sensi della LPSU.
La convalida degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale (articolo 7) è generalmente ritenuta importante. Gli ambienti universitari e della formazione precisano che essa debba rimanere nella discrezione degli operatori. Soprattutto dalla Svizzera romanda sono pervenuti pareri che non vorrebbero disciplinare unicamente la convalida, ma anche la validazione delle prestazioni formative nonché il finanziamento delle relative procedure. Nel caso di una validazione, le organizzazioni del mondo del lavoro andrebbero coinvolte quali partner importanti per non compromettere il livello dei titoli.