Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
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1.4 Condizioni quadro legali
Osservazioni generali
La Strategia nazionale eHealth mira a introdurre in modo coordinato le applicazioni di eHealth, prima fra tutte la cartella informatizzata, il cui obiettivo è fare in modo che ogni persona residente in Svizzera possa autorizzare i professionisti della salute di sua scelta ad accedere elettronicamente, ovunque e in qualsiasi momento, a informazioni rilevanti a fini terapeutici19. La cartella informatizzata, pertanto, non è uno strumento delle assicurazioni sociali, ma serve a migliorare la sicurezza dei pazienti, a ottimizzare le cure mediche prestate loro e, di conseguenza, a promuovere la protezione generale della salute e a sviluppare ulteriormente il sistema dell’assistenza sanitaria.
Costituzione federale
Le competenze della Confederazione in ambito sanitario sono limitate. L’introduzione della cartella informatizzata dovrebbe migliorare la qualità dei processi terapeutici, accrescere la sicurezza dei pazienti e aumentare l’efficienza del sistema sanitario; in altre parole, riguarda settori dell’assistenza sanitaria generale dove la competenza regolatoria spetta di principio ai Cantoni.
Gli articoli 95 e 122 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.)20 attribuiscono alla Confederazione competenze legislative in materia di esercizio dell’attività economica privata come pure nel campo del diritto privato. L’articolo 95 capoverso 1 Cost.21 consente alla Confederazione di disciplinare tutte le forme e tutti i livelli dell’attività economica privata, purché rispetti il principio della libertà economica. La Confederazione, quindi, può disciplinare sia i requisiti per l’esercizio di una determinata professione sia l’esercizio di quest’ultima. L’autorizzazione a emanare disposizioni di diritto civile federale che l’articolo 122 della Costituzione conferisce alla Confederazione include anche la facoltà di disciplinare i rapporti di diritto privato tra professionisti della salute e pazienti (di norma, diritto dei contratti conformemente all’articolo 404 segg. della legge federale del 30 marzo 191122 di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni], CO).
Quando un professionista della salute affiliato a una comunità rende accessibili dei dati nella cartella informatizzata, la prescrizione relativa alla forma nella quale deve farlo oppure al formato tecnico per l’elaborazione dei dati riguarda anche il modo in cui egli esercita la propria professione. La definizione degli standard tecnici necessari o del formato dei dati costituisce pertanto una prescrizione sull’esercizio della professione e le disposizioni corrispondenti possono essere emanate in virtù dell’articolo 95 capoverso 1 Cost.23. In linea di massima, quest’articolo può essere invocato solo quando la prestazione medica è fornita nell’ambito di un’attività economica lucrativa privata, mentre non copre le prestazioni fornite nel quadro dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Tuttavia anche istituzioni di diritto pubblico quali gli ospedali cantonali possono rendere accessibili e richiamare
19 Cfr. Strategia nazionale eHealth del 27 giugno 2007, pag. 30.
20 RS 101
21 RS 101
22 RS 220
23 RS 101