Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

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dati attraverso la cartella informatizzata (retta dal diritto privato), a condizione di agire come soggetti privati e ottenere la certificazione come comunità o membri di una comunità.

Pertanto, non è necessario appellarsi all’articolo 117 della Costituzione, che conferisce alla Confederazione la competenza di disciplinare l’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, in quanto l’avamprogetto della LCPInf non tocca direttamente settori dell’assicurazione malattie né dell’assicurazione infortuni. Cionondimeno i dati generati nel quadro delle prestazioni dell’assicurazione malattie e infortuni possono essere resi accessibili attraverso la cartella informatizzata, sempreché il fornitore di prestazioni sia certificato quale comunità o membro di una comunità. L’avamprogetto non modifica la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni.

Diritto federale

Il diritto federale contempla già alcune interfacce con l’eHealth e con la cartella informatizzata. Nel diritto delle assicurazioni sociali e in particolare nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (AMal), ad esempio, sono presenti disposizioni che prevedono direttamente l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici oppure che si prefiggono un obiettivo raggiungibile in modo più efficiente grazie all’impiego di tecnologie elettroniche della comunicazione. È il caso delle disposizioni sulla tessera d’assicurato e sul suo impiego nell’ambito della fatturazione elettronica delle prestazioni o di quelle riguardanti l’economicità e la qualità della fornitura di prestazioni (art. 42a e artt. 56-59 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie [LAMal]24). Un’altra interfaccia è contenuta nella legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed)25 e precisamente nell’articolo 40 che disciplina anche gli obblighi professionali per le categorie che rientrano nel suo campo di applicazione (persone che esercitano una professione medica universitaria nell’economia privata a titolo indipendente). Disposizioni sull’esercizio della professione sono presenti anche nella legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)26. Dal canto suo, la legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer)27 stabilisce le condizioni per la prescrizione di medicamenti (art. 23 e segg.), ma sinora non contempla alcuna norma specifica sulla prescrizione elettronica.

Competenze federali in materia di protezione dei dati

La Confederazione non possiede ampie competenze legislative in materia di protezione dei dati. In virtù della propria autonomia organizzativa e della propria competenza in materia di diritto civile, può tuttavia disciplinare il trattamento dei dati personali da parte degli organi federali e dei privati. Per quanto riguarda invece il trattamento dei dati personali da parte degli organi cantonali, giusta la ripartizione delle competenze iscritta nella Costituzione, tale compito spetta ai Cantoni.

Nei settori in cui la Costituzione le conferisce una competenza materiale, la Confederazione ha il potere di emanare anche disciplinamenti concreti e specifici sulla

24 RS 832.10

25 RS 811.11

26 FF 2011 2465 segg.

27 RS 812.21