Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
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comunità certificate deve limitarsi a definire standard uniformi per lo scambio e l’interconnessione dei dati dei pazienti nonché direttive per singole componenti infrastrutturali coordinate a livello nazionale (ad es. strumenti d’identificazione, registro e servizi di riferimento), ad attuare e applicare la protezione dei dati.
– Procedere a tappe: grazie alle misure a breve e medio termine proposte per
la prima fase della regolamentazione (cfr. sotto) l’attuazione si limita all’essenziale. Una regolamentazione ampia dell’applicazione della Strategia nazionale eHealth verrà presa in considerazione solo in un secondo tempo.
– Misure di accompagnamento: la sicurezza degli investimenti da raggiungere
per mezzo della regolamentazione non basterà ad introdurre la cartella informatizzata su tutto il territorio. All’inizio saranno necessarie ulteriori misure per promuovere i progetti pilota cantonali o regionali e gli incentivi destinati ai pazienti e ai professionisti della salute per permettere alla cartella informatizzata di raggiungere una massa critica. Ciò può richiedere un impegno finanziario della Confederazione e dei Cantoni, ma anche investimenti da parte degli attori privati e degli assicuratori sociali.
Concretamente il Gruppo di esperti eHealth propone un iter in tre fasi.
– Misure a breve termine: la possibilità di definire standard tecnici e organiz-
zativi per l’introduzione di una cartella informatizzata, che vada oltre i vincoli delle comunità, e la sicurezza del traffico dati correlato sono un fattore di successo fondamentale per l’attuazione della Strategia nazionale eHealth. Occorre appurare se è possibile emanare disposizioni d’esecuzione per la definizione e il rispetto di standard e, se del caso, individuare le leggi federali in base alle quali ciò sarebbe possibile35. Le comunità affiliate e i gestori di portali d’accesso devono inoltre garantire il rispetto degli standard stabiliti. La verifica dell’adempimento delle condizioni fissate dalle autorità dovrebbe, secondo il gruppo di esperti, essere svolta da organismi di certificazione privati.
– Misure a medio termine: parallelamente alle misure a breve termine, occorre
prevedere l’emanazione di una legge che miri a proteggere la personalità dei pazienti nell’ambito del trattamento di dati sanitari, che risultano da esami e trattamenti medici nonché da misure individuali di prevenzione e diagnosi precoce e che vengono resi accessibili alle persone autorizzate attraverso la cartella informatizzata. La legge da emanare potrebbe poggiare sugli articoli 95 (attività economica privata) e 122 (diritto civile) della Costituzione federale.
– Misure a lungo termine: solo una competenza federale chiara può garantire
che si tenga conto degli sviluppi futuri nel settore della sanità elettronica. Tuttavia, l’attuale situazione del diritto costituzionale non lo permette. Per questo il gruppo di esperti raccomanda, nel contesto di un’eventuale ampia revisione delle disposizioni costituzionali in materia di sanità, di creare una base per il settore della sanità elettronica. Ritiene inoltre che l’elaborazione di una norma costituzionale specifica non permette di centrare gli obiettivi e
35 Ad esempio legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1); legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11); legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51).