Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
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dei costi o sul conteggio elettronico. Dal campo d’applicazione è escluso anche l’invio elettronico diretto di dati da parte dei professionisti della salute ad altri professionisti della salute, a pazienti o alle assicurazioni sociali. L’avamprogetto LCPInf si limita a disciplinare i presupposti per la messa a disposizione e il richiamo di dati tra comunità. La normativa proposta interessa l’organizzazione interna di una comunità solo se essa rientra nelle condizioni di certificazione disciplinate dall’avamprogetto.
Nell’avamprogetto non figurano nemmeno le disposizioni necessarie all’utilizzo dei dati contenuti nelle cartelle informatizzate per la costituzione di registri delle malattie e diagnostici, per scopi statistici o di ricerca oppure per l’ottimizzazione di processi amministrativi. Se del caso, sarà possibile inserire in un secondo tempo nella legislazione speciale eventuali regolamentazioni in questo senso.
Dato che le esperienze maturate all’estero mostrano che la sicurezza degli investimenti ottenuta grazie al disciplinamento dei requisiti tecnici e organizzativi per l’introduzione capillare, la diffusione e lo sviluppo della cartella informatizzata non è sufficiente, l’avamprogetto prevede misure accompagnatorie (art. 1 cpv. 2). Per motivi di politica finanziaria si rinuncia tuttavia a creare un fondo per il finanziamento di contributi infrastrutturali, come invece chiesto dalle associazioni dei fornitori di prestazioni. Le ragioni sono due: da un lato, i contributi in discussione non sono difendibili se si considerano le prospettive finanziarie del settore pubblico; dall’altro, la costituzione di un fondo cela il rischio che le risorse vengano impiegate in modo inefficiente.
Dal punto di vista della politica sanitaria, l’obiettivo della cartella informatizzata è di migliorare la qualità dei processi di cura, accrescere la sicurezza dei pazienti e aumentare l’efficienza del sistema sanitario (art. 1 cpv. 3).
Volontarietà
Per favorire l’accettazione e l’attuazione della cartella informatizzata è fondamentale che le applicazioni eHealth vengano sviluppate senza obbligo legale (cfr. anche commenti sull’art. 1 cpv. 1 al cap. 3.1). In virtù dell’autodeterminazione del paziente in materia d’informazione, ognuno è libero di autorizzare la costituzione di una cartella informatizzata e di attribuire ai professionisti della salute che lo hanno in cura diritti d’accesso completi o limitati. La partecipazione volontaria implica ovviamente anche la possibilità di recesso in qualsiasi momento in base alle consuete regole del diritto privato.
Il principio della volontarietà si applica anche ai professionisti della salute, ad eccezione dei fornitori di prestazioni secondo gli articoli 39 e 49a capoverso 4 LAMal54 menzionati all’articolo 18 dell’avamprogetto. I professionisti della salute sono liberi di creare i presupposti per rendere accessibili elettronicamente ad altri professionisti della salute i dati dei loro pazienti che hanno una rilevanza terapeutica. Se decidono di aderire a una comunità certificata, sono tenuti a rendere accessibili i dati rilevanti a fini terapeutici, a condizione che il paziente abbia dato il proprio consenso (art. 6).
L’obbligo imposto ai fornitori di prestazioni di cui all’articolo 39 LAMal (ossia agli stabilimenti che forniscono prestazioni stazionarie nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per malattie acute o che attuano provvedimenti medici di riabilitazione nonché agli ospedali convenzionati secondo l’articolo
54 RS 832.10