Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

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obblighi per l’esercizio delle professioni che rientrano nel campo d’applicazione della legge. Si tratta di disposizioni generali che possono essere concretizzate dall’obbligo di mettere a disposizione dati clinici rilevanti nella cartella informatizzata.

L’integrazione è tuttavia ostacolata dai limiti imposti al campo di applicazione personale della LPMed50, che attualmente comprende solo i professionisti che esercitano una professione medica universitaria a titolo indipendente e che hanno ottenuto un’autorizzazione cantonale. In particolare, non contempla i professionisti della salute che operano nel settore pubblico, quindi nemmeno gli impiegati degli ospedali cantonali senza obbligo di autorizzazione, dato che gli ospedali pubblici sono esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 95 Cost.51. I Cantoni dovrebbero emanare disciplinamenti analoghi per i gruppi professionali che rientrano nella loro sfera di competenza. In tal modo la partecipazione delle istituzioni sanitarie di diritto pubblico alla cartella informatizzata dipenderebbe dall’adeguamento della normativa sanitaria del Cantone. Le differenze cantonali che ne risultano ostacolano l’obiettivo di uno scambio di dati uniforme e integrato a livello nazionale.

Integrazione nella LPD

La LPD52 non può contenere disposizioni materiali specifiche per un dato settore. In quanto legge quadro formale, definisce – sulla base della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni – le regole fondamentali applicabili al trattamento dei dati da parte di organi federali e privati e non disciplina il trattamento dei dati in determinati ambiti settoriali. Se la Costituzione federale attribuisce alla Confederazione una competenza in un determinato ambito, questa va precisata in una legge speciale. Ciò vale anche per le disposizioni sulla protezione dei dati che, quali disposizioni materiali specifiche, vincolano tutti gli organi esecutivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di organi federali o cantonali.

2.3 Normativa proposta

Oltre che permettere ai professionisti della salute di accedere ai dati rilevanti a fini terapeutici generati da altre comunità di operatori sanitari, la cartella informatizzata consente ai pazienti di accedere direttamente ai propri dati e di gestire i diritti d’accesso.

L’avamprogetto mira esclusivamente a creare le condizioni quadro giuridiche per una cartella del paziente informatizzata accessibile ad altre comunità certificate (art. 1 cpv. 1) e non modifica le prescrizioni federali e cantonali in materia di gestione dei dati dei pazienti. Non implica modifiche delle regole generali sulla responsabilità, dell’obbligo di documentazione per i professionisti della salute, dell’obbligo di segretezza, delle disposizioni penali del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193753 (CP) e di altri atti normativi speciali.

L’avamprogetto non interviene nemmeno sullo scambio di dati tra i professionisti della salute e le assicurazioni sociali, ossia in particolare sulla garanzia di copertura

50 RS 811.11

51 RS 101

52 RS 235.1

53 RS 311.0