Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
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Certificazione
Per garantire che i dati siano messi a disposizione e possano essere richiamati in sicurezza, tutti i partecipanti al sistema (comunità, portali d’accesso per pazienti, emittenti di strumenti d’identificazione elettronica e gestori di piattaforme per la comunicazione tra comunità) devono soddisfare determinate condizioni minime. L’adempimento delle esigenze tecnologiche e organizzative è garantito dalla procedura di certificazione, che è affidata a servizi di certificazione accreditati (artt. 7-9).
Il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza le condizioni di certificazione (art. 8), la procedura di certificazione (art. 9) nonché le condizioni per il riconoscimento degli organismi di certificazione (accreditamento; art. 9 lett. a). I lavori preliminari per l’elaborazione della normativa d’applicazione (definizione di norme, standard e profili d’integrazione) sono di fondamentale importanza per l’attuazione e il successo della legge. La Confederazione garantirà le necessarie competenze mediante mandati di servizio affidati a terzi: questi lavori possono infatti essere qualificati come attività amministrative ausiliarie. Il finanziamento verrà negoziato congiuntamente con i Cantoni. L’articolo 10 disciplina le possibilità di partecipazione dei Cantoni e delle organizzazioni interessate che esulano dal diritto ordinario in materia consultazione.
Compiti della Confederazione
Secondo l’articolo 11, per garantire la sicurezza della messa a disposizione e del richiamo di dati, la Confederazione tiene i necessari registri e gestisce servizi di ricerca nonché un punto nazionale di contatto per il richiamo transfrontaliero di dati.
Una delle misure di accompagnamento previste consiste nel fornire alla popolazione informazioni adeguate e basi decisionali in merito alla cartella informatizzata. Mediante attività d’informazione per gruppi target specifici, la Confederazione sostiene una diffusione per quanto possibile ampia della cartella informatizzata (art. 12).
Infine, la Confederazione promuove la collaborazione tra i Cantoni e altri ambienti interessati sostenendo il trasferimento delle conoscenze e lo scambio di esperienze tra questi attori (art. 13).
Attuazione
Per promuovere la collaborazione con i Cantoni, la Confederazione, secondo l’articolo 13 capoverso 2, può istituire un organismo di diritto privato o può parteciparvi. Inoltre, il Consiglio federale può incaricare terzi di adempiere i compiti di cui agli articoli 11 capoversi 1 e 2, 12 e 13 (art. 16 cpv. 1). Vengono così create le basi giuridiche necessarie ad affidare a terzi specializzati compiti tecnici, quali la gestione di registri e di servizi di ricerca, e ad incaricare un organismo di diritto privato dell’adempimento di compiti che necessitano una stretta collaborazione tra Confederazione, Cantoni e attori del settore sanitario. Vi è inoltre la possibilità che a questo servizio venga affidato anche il coordinamento dei lavori preliminari per la definizione delle condizioni di certificazione, in quanto si tratta di un’attività amministrativa ausiliaria che può essere delegata a terzi mediante mandato di prestazioni.
La delega di compiti a un eventuale futuro organismo di coordinamento nazionale permette di integrare i Cantoni – e se necessario altri attori importanti del settore sanitario – nei lavori di preparazione e d’implementazione della cartella informatizzata, garantendo soluzioni che rispondano ai bisogni degli utenti. All’organizzazione che eventualmente subentrerà all’Organo di coordinamento Confederazione-Cantoni