Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
eHealth Suisse59, potrebbero essere affidati diversi compiti, come esposto brevemente nel prossimo paragrafo.
Alla nuova persona giuridica (organismo) potrebbe competere il coordinamento dei lavori preparatori volti alla definizione delle norme, degli standard e dei profili di integrazione applicabili (art. 8 cpv. 1 lett. a). Tuttavia essa non potrebbe emanare la normativa d’esecuzione, perché questo compito spetta al Consiglio federale. Pertanto, occorrerà coinvolgere le organizzazioni di standardizzazione esistenti. Inoltre l’organizzazione preposta al coordinamento potrebbe conferire mandati per l’elaborazione, il completamento e l’aggiornamento di norme, standard e profili di integrazione. Ciò permette di tener conto delle particolarità nazionali, ad esempio se fosse necessaria una deroga puntuale alle norme internazionali o l’introduzione di nuove disposizioni in un determinato ambito. Anche l’attività d’informazione (art.
12) e la promozione della collaborazione (art. 13) potrebbero essere affidate alla futura persona giuridica di diritto privato.
La delega di questi compiti risponde alla natura dell’attuale Organo di coordinamento Confederazione-Cantoni eHealth Suisse, che funge da anello di congiunzione tra la Confederazione e i Cantoni e contribuisce a migliorare l’accettazione politica di queste misure. I dettagli relativi alla forma giuridica di diritto privato dell’organo di coordinamento, all’ente responsabile e al finanziamento verranno precisati in base ai risultati della consultazione.
Come già è il caso attualmente, non sarà la Confederazione a farsi carico da sola del finanziamento dell’organizzazione che subentrerà all’Organo di coordinamento eHealth Suisse e dei compiti delegati. In considerazione della competenza, in linea di principio, dei Cantoni in materia di assistenza medico-sanitaria e dell’importanza dei compiti trasferiti a quest’organo, il Consiglio federale ritiene giustificato ripartire il finanziamento a metà tra Confederazione e Cantoni. Le modalità verranno disciplinate in collaborazione con i Cantoni.
Altre disposizioni
L’avamprogetto disciplina i seguenti punti necessari all’introduzione della cartella informatizzata:
– la competenza del Consiglio federale di concludere accordi internazionali sulla partecipazione a programmi e progetti internazionali volti a promuovere il trattamento elettronico dei dati nel settore sanitario e sull’adesione a organismi internazionali al fine di promuovere la messa in rete elettronica nello stesso settore (art. 14);
– la valutazione della legge (art. 15);
– le disposizioni penali in caso di accesso non autorizzato ai dati contenuti nella cartella informatizzata (art. 17).
59 Questa persona giuridica di diritto privato può assumere altri compiti al di fuori del campo d’applicazione dell’avamprogetto, sempre che sussistano le necessarie basi giuridiche.