Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

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49a capoverso 4 LAMal) mira a raggiungere sin dall’inizio una massa critica di utenti che permetta l’introduzione rapida della cartella informatizzata. Per attuare queste disposizioni è previsto un periodo transitorio di cinque anni (art. 19 cpv. 2).

Consenso e rilascio di diritti d’accesso

Poiché i dati rilevanti a fini terapeutici che possono essere messi a disposizione e richiamati dalla cartella informatizzata sono particolarmente degni di protezione ai sensi della LPD55, il loro trattamento è autorizzato solo previo consenso del paziente (art. 3 cpv. 2). Il successo e l’accettazione della cartella informatizzata dipendono essenzialmente dall’impostazione delle disposizioni relative all’accesso (art. 4), che devono permettere ai pazienti di assegnare individualmente i diritti d’accesso secondo vari livelli diriservatezza.

Identificazione e autenticazione

L’identificazione e l’autenticazione univoche dei pazienti e dei professionisti della salute sono presupposti importanti per assicurare che i dati siano messi a disposizione e richiamati in tutta sicurezza. Solo così si ha la garanzia che i dati sono attribuiti in modo univoco a un paziente e che ad ogni operazione di richiamo vengano visualizzati tutti i dati disponibili. L’articolo 5 dell’avamprogetto disciplina i requisiti applicabili all’identità elettronica dei pazienti e dei professionisti della salute.

In conformità dell’articolo 50e della legge federale del 20 dicembre 194656 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l’articolo 5 capoverso 3 dell’avamprogetto crea la base giuridica speciale affinché il Consiglio federale possa disporre che il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS (NAVS13) sia utilizzato quale elemento d’identificazione del paziente tra comunità diverse. Questa possibilità si limita espressamente all’identificazione dei pazienti in caso di richiamo di dati tra comunità. Il numero NAVS13 non deve figurare nei dati medici conservati negli archivi decentralizzati e non dev’essere nemmeno contenuto nei metadati. In questo modo non è possibile collegare i dati medici ad altre informazioni personali sulla base del NAVS13.

Vari dispositivi, come la tessera d’assicurato di cui all’articolo 42a LAMal57, SuisseID, la «Health Professional Card» (tessera elettronica degli operatori sanitari) o un altro sistema, possono entrare in considerazione come strumenti d’identificazione58 o supporti dell’identità elettronica. Poiché questo settore è caratterizzato da continui progressi tecnologici, gli strumenti d’identificazione non vengono precisati nella legge. Si conferisce piuttosto al Consiglio federale la competenza di definire quali strumenti autorizzare e quali requisiti applicare alla procedura di rilascio (art. 5 cpv. 4).

55 RS 235.1

56 RS 831.10

57 RS 832.10

58 Uno strumento d’identificazione (Security Token) è una componente hardware per identificare e autenticare gli utenti. Cfr. progetto settoriale Standard e architettura – Raccomandazioni III: Personenidentifikation und Berechtigungssystem. Rapporto per l’audizione. Berna, 8 giugno 2011, pag. 9; consultabile all’indirizzo: http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=it (in francese e tedesco).