Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

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– direttive per la certificazione delle comunità e di altri partecipanti al sistema

– strutture durature per promuovere la collaborazione su scala nazionale

– disciplinamento della partecipazione finanziaria del settore pubblico.

1.7 Modo di procedere scelto per l’elaborazione dell’avamprogetto

Nei lavori preliminari condotti in seno all’Amministrazione in merito all’avamprogetto di legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) sono stati coinvolti gli ambienti interessati e vari esperti. I lavori sono stati condotti in stretta collaborazione con i progetti settoriali Standard e architettura e eHealth Suisse (Organo di coordinamento Confederazione-Cantoni). A inizio maggio, alcuni documenti di lavoro sono stati trasmessi a rappresentanti cantonali e a organizzazioni e istituzioni pubbliche e private nel quadro di una consultazione informale.

2 Disciplinamento proposto

2.1 Situazione iniziale

Attualmente in Svizzera non esiste una normativa che definisca le condizioni quadro per l’introduzione di una cartella informatizzata accessibile ad altre comunità certificate. La normativa proposta mira a creare le condizioni quadro a livello federale per la messa a disposizione e il richiamo di dati medici di rilevanza clinica nel quadro di una cartella informatizzata uniforme a livello nazionale. In questo modo si soddisfa un’importante condizione in vista dell’attuazione della Strategia nazionale eHealth.

2.2 Varianti esaminate

Durante i lavori preliminari si è valutata in particolare l’eventualità di inserire nelle leggi esistenti le disposizioni necessarie all’introduzione della cartella informatizzata accessibile ad altre comunità certificate, anziché prevedere un nuovo disciplinamento specifico. Questa soluzione è stata scartata sulla base delle considerazioni esposte qui di seguito.

Disciplinamento mediante ordinanza

Si è esaminato se, sulla base delle leggi federali vigenti, si potevano creare le premesse necessarie allo scambio di dati (interoperabilità), alla protezione e alla sicurezza dei dati. Dall’analisi è risultato che il quadro giuridico attuale (legge federale del 19 giugno 199237 sulla protezione dei dati [LPD], legge federale del 12 giugno 200938 sulla sicurezza dei prodotti [LSPro], legge federale del 6 ottobre 199539 sugli ostacoli tecnici al commercio [LOTC]) non consente di emanare un’ordinanza che stabilisca e vincoli norme e standard.

37 RS 235.1

38 RS 930.11

39 RS 946.51