Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

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progetto. Attualmente sono in corso i relativi accertamenti per creare le necessarie condizioni quadro a livello giuridico.

e-Health Governance Initiative (eHGI)

Nel 2010 la Svizzera è stata invitata dalla Commissione europea a partecipare all’«eHealth Governance Initiative (eHGI)» che mira a coordinare tutte le iniziative e i progetti europei nel settore della sanità elettronica (tra cui anche epSOS) e a garantire che le questioni relative all’interoperabilità e alla governance vengano affrontate e risolte in modo congiunto e condiviso. L’eHGI è un progetto strategico e concettuale che mira soprattutto allo scambio d’informazioni e all’elaborazione di strategie e raccomandazioni comuni. Il progetto aspira inoltre a rafforzare i lavori legislativi dell’UE in questo settore consolidando la cooperazione degli Stati membri e dei Paesi partecipanti. Uno degli obiettivi principali è di generare input politici in merito al delicato tema della regolamentazione comune del settore della sanità elettronica76.

2.6 Attuazione

Vari aspetti della legge dovranno essere concretizzati a livello di ordinanza. Il Consiglio federale dovrà precisare in particolare il disciplinamento dei diritti di accesso di cui all’articolo 4 e della certificazione di cui agli articoli 7-9.

La certificazione disciplinata alla sezione 3 dell’avamprogetto implica nuovi compiti per lo Stato. Secondo l’articolo 11, la Confederazione è inoltre tenuta a tenere dei registri nazionali e a gestire servizi di ricerca e un punto nazionale di contatto per la consultazione transfrontaliera di dati mediante procedura di richiamo. La facoltà della Confederazione di istituire persone giuridiche di diritto privato per promuovere la collaborazione tra i Cantoni e altre organizzazioni interessate o di parteciparvi (art. 13) assume un ruolo importante ai fini dell’attuazione della legge. In relazione all’articolo 16 capoverso 1, la Confederazione potrà quindi delegare a un’organizzazione di diritto privato analoga all’attuale Organo di coordinamento Confederazione-Cantoni eHealth Suisse compiti quali i lavori preliminari volti alla definizione delle attività di certificazione secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a, l’attività d’informazione secondo l’articolo 12 e la promozione della collaborazione secondo l’articolo 13.

In virtù dell’articolo 16, il Consiglio federale ha anche la possibilità di delegare a terzi compiti di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2. In tal caso deve esercitare la vigilanza sui servizi incaricati.

L’avamprogetto dovrà essere sottoposto a una valutazione (art. 15).

2.7 Interventi parlamentari

Parallelamente ai lavori preliminari del DFI per l’elaborazione del disegno di legge è stata depositata in Consiglio nazionale la mozione Noser 04.3243 «eHealth. Strumenti elettronici nel settore sanitario». La mozione mira a introdurre per tutti gli

76 http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/ehealth_governance_ initiative/index_en.htm