Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

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cpv. 2). Inoltre, a complemento dei documenti e dei dati generati dai professionisti della salute, i pazienti dovrebbero avere la possibilità di archiviare nella cartella informatizzata i dati che considerano rilevanti a fini terapeutici, e di renderli accessibili ai professionisti della salute che li hanno in cura. Si può trattare, ad esempio, di di misure dei parametri di monitoraggio quali glicemia o tensione arteriosa. Le necessarie procedure avvengono attraverso un portale d’accesso elettronico certificato (art. 7 lett. b).

La lettera b prevede che i pazienti e i professionisti della salute possono accedere ai dati contenuti nella cartella informatizzata solo a determinate condizioni. I pazienti possono accedere in ogni momento ai propri dati attraverso un portale elettronico che deve essere certificato (art. 4 cpv. 1 lett. a e art. 7 lett. b). Dal canto loro, per accedere alla cartella informatizzata dei loro pazienti, i professionisti della salute devono disporre dei diritti d’accesso di cui all’articolo 4. Infine, per poter accedere alla cartella informatizzata sia i pazienti sia i professionisti della salute devono disporre di un’identità elettronica sicura (art. 5).

Poiché le esperienze raccolte all’estero mostrano che la sicurezza degli investimenti ottenuta grazie al disciplinamento dei requisiti tecnici e organizzativi non è sufficiente a garantire l’introduzione capillare della cartella informatizzata, il capoverso 2 precisa che la legge prevede anche misure accompagnatorie (attività d’informazione secondo l’art. 12 e promozione della collaborazione secondo l’art.

13) in grado di creare incentivi per la costituzione e l’uso della cartella informatizzata. Lo scopo è di ottenere una massa critica di utenti e permettere alla cartella informatizzata di affermarsi e di svilupparsi sul lungo periodo.

Il capoverso 3 descrive gli obiettivi di politica sanitaria perseguiti dalla cartella informatizzata. Conformemente alle raccomandazioni del Gruppo di esperti eHealth, l’avamprogetto crea i presupposti affinché la cartella informatizzata possa migliorare la qualità dei processi di cura, accrescere la sicurezza dei pazienti e aumentare l’efficienza del sistema sanitario.

L’avamprogetto non contiene disposizioni sull’utilizzo dei dati contenuti nelle cartelle informatizzate per costituire registri delle malattie e diagnostici, per scopi statistici o di ricerca oppure per ottimizzare i processi amministrativi. Se necessario, in un secondo tempo si potranno inserire nella LCPInf eventuali disposizioni in questo senso.

L’avamprogetto non disciplina l’obbligo di documentazione84, il conteggio elettronico85 e lo scambio elettronico di dati all’interno di una comunità di professionisti della salute86.

Art. 2 Definizioni

La lettera a contiene la definizione del termine «cartella del paziente informatizzata». Con questo termine non si intende l’intera documentazione del paziente (cartella clinica) conservata presso il singolo professionista della salute, ma unicamente

84 La documentazione del paziente sotto forma di cartella clinica è retta dal diritto cantonale.

85 Nel campo d’applicazione dell’avamprogetto non rientra in generale lo scambio elettronico di dati tra professionisti della salute e assicurazioni sociali, tra cui vi sono anche il conteggio e la garanzia di copertura dei costi in forma elettronica.

86 L’organizzazione interna è di competenza delle comunità di professionisti della salute.