Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
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3.1 Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Come menzionato al capitolo 1.1, la cartella informatizzata permette di accedere ovunque e in qualsiasi momento ai dati rilevanti a fini terapeutici81, di migliorare la qualità dei processi di cura e di accrescere la sicurezza dei pazienti. Lo scopo ricercato non è una regolamentazione completa82 della cartella informatizzata, bensì la definizione delle condizioni quadro indispensabili alla sua introduzione e al suo utilizzo83.
Secondo il capoverso 1 lettera a l’avamprogetto disciplina le condizioni tecniche e organizzative alle quali le comunità certificate e i pazienti possono rendere accessibili alle comunità e ai loro professionisti della salute dati rilevanti a fini terapeutici attraverso la cartella del paziente informatizzata. Secondo la lettera b, l’avamprogetto stabilisce inoltre le condizioni alle quali i professionisti della salute e il paziente stesso possono accedere ai dati.
I pazienti non sono obbligati a far costituire la cartella informatizzata. Possono decidere liberamente se permettere a professionisti della salute di accedere alle informazioni sanitarie che li riguardano contenute nella cartella informatizzata. Anche i professionisti della salute possono scegliere se certificarsi come comunità o se aderire a una comunità: sono liberi di creare i presupposti per rendere accessibili elettronicamente i dati dei loro pazienti ad altri professionisti della salute e possono decidere liberamente se offrire ai pazienti la possibilità di costituire una cartella informatizzata. Se però decidono di aderire a una comunità certificata, sono tenuti a rendere accessibili i dati rilevanti a fini terapeutici contenuti nella cartella informatizzata, a condizione che il paziente ne abbia autorizzato l’accesso (art. 6). Il principio della volontarietà non si applica ai fornitori di prestazioni di cui agli articoli 39 e 49a capoverso 4 LAMal, per i quali sussiste l’obbligo di certificazione (quale comunità o membro di una comunità) secondo l’articolo 7 entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge (art. 18 e 19 cpv. 2).
Secondo il capoverso 1 lettera a, per poter rendere accessibili i dati contenuti nella cartella informatizzata devono essere soddisfatti due requisiti: primo, i professionisti della salute devono appartenere a una comunità certificata; secondo, i dati resi accessibili devono essere rilevanti a fini terapeutici. Se un professionista della salute non ha aderito a una comunità certificata, non può rendere accessibili i dati contenuti nella cartella informatizzata, né richiamarli. Il paziente deve esprimere per scritto il proprio consenso alla costituzione della cartella informatizzata (art. 3 cpv. 1) e deve acconsentire esplicitamente a rendere accessibili i dati che vi sono contenuti (art. 3
81 In merito alla definizione dei dati cfr. Standard e architettura – Raccomandazioni III: Personenidentifikation und Berechtigungssystem. Bericht für die Anhörung. Berna: 8 giugno 2011, pag. 9 (disponibile solo in tedesco). Consultabile al link: http://www.ehealth-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de.
82 Una regolamentazione completa, che comprenda anche i dettagli dell’organizzazione interna delle comunità, costituirebbe un freno per le prove pilota in corso a livello cantonale e regionale. L’avamprogetto si focalizza quindi esclusivamente sul disciplinamento degli elementi necessari allo scambio di dati tra le comunità.
83 L’avamprogetto non disciplina la trasmissione punto-punto di dati relativi ai pazienti, alla quale continua ad applicarsi la normativa pertinente in vigore.