Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
quelle informazioni importanti ai fini della continuità delle cure87. La cartella informatizzata rende accessibile in forma elettronica questa parte della cartella clinica a professionisti della salute di una comunità certificata. I dati resi accessibili possono essere sia documenti elettronici (file in formato pdf o immagini) sia set di dati strutturati (ad es. dati sui medicinali). È anche possibile estrarre dalla cartella clinica determinati dati e metterli a disposizione in forma sintetica attraverso la cartella informatizzata (ad es. dati in caso di emergenza medica o dati vaccinali).
La cartella informatizzata, che costituisce una cartella virtuale88, permette ai pazienti e ai professionisti della salute autorizzati di accedere elettronicamente ai dati rilevanti a fini terapeutici, conservati in modo decentralizzato, che i professionisti della salute di una comunità certificata hanno reso accessibili attraverso la cartella informatizzata, previo consenso del paziente.
La lettera b definisce il termine «professionisti della salute». Contrariamente alla LAMal89, che disciplina l’autorizzazione di fornitori di prestazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’avamprogetto LCPInf non rientra nel diritto delle assicurazioni sociali e per questo preferisce il termine «professionisti della salute». Il termine indica tutti i gruppi professionali attivi in ambito sanitario con una formazione riconosciuta a livello federale o cantonale che effettuano esami e trattamenti o misure di prevenzione o che, in tale ambito, dispensano prodotti. Per esercitare la professione a titolo indipendente, ossia assumendosi la piena responsabilità a livello professionale ed economico, la maggior parte di questi gruppi professionali necessita di un’autorizzazione retta dal diritto cantonale. Vi fanno parte da un lato le professioni mediche universitarie secondo l’articolo 2 capoverso 1 LPMed90 (ossia medici, dentisti, chiropratici e farmacisti) e gli psicologi secondo la LPPsi91, dall’altro le formazioni in ambito sanitario disciplinate nella legge federale del 6 ottobre 199592 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) – ad esempio infermieri diplomati SUP, fisioterapisti, ergoterapisti o levatrici – o nella legge federale del 13 dicembre 200293 sulla formazione professionale (LFPr) – ad esempio soccorritori, infermieri diplomati SSS o podologi. Vi rientrano anche gli osteopati titolari di un diploma disciplinato da un accordo intercantonale. La sola appartenenza a uno di questi gruppi professionali non è un requisito sufficiente per consultare o rendere accessibili i dati contenuti nella cartella informatizzata. Secondo la definizione, occorre infatti svolgere una delle attività menzionate finalizzate alla cura del paziente. I case manager o i medici di fiducia delle assicurazioni malattia non sono considerati professionisti della salute ai sensi dell’avamprogetto e possono accedere alla cartella informatizzata di un paziente solo se questo ha dato il proprio esplicito consenso nel quadro della definizione dei diritti individuali d’accesso secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere b-e.
87 Un esempio di dati documentati nella cartella clinica del paziente può consistere nei valori della pressione arteriosa rilevati ogni minuto in un reparto di cure intense.
88 Il termine «virtuale» non si contrappone a «reale», bensì a «fisico». La cartella informatizzata non è un documento cartaceo, ma è l’insieme dei documenti rilevanti resi accessibili virtualmente mediante procedura di richiamo dei dati. I documenti fisici sono conservati in archivi decentralizzati.
89 RS 832.10
90 RS 811.11
91 FF 2011 2465 segg.
92 RS 414.71
93 RS 412.10