Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
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L’autodeterminazione in materia d’informazione conferisce a ognuno il diritto di decidere in merito ai propri dati, garantendo così il controllo della diffusione e dell’elaborazione dei dati. Questo vale anche per il conferimento del consenso all’elaborazione. Con la procedura di richiamo, nella cartella informatizzata vengono resi accessibili dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD94. Nel caso di dati personali degni di particolare protezione, la LPD95 prevede che il consenso al trattamento dev’essere esplicito.
Il capoverso 1 dell’articolo prescrive che il consenso alla creazione della cartella del paziente informatizzata dev’essere espresso per scritto. Se è formulato e trasmesso per via elettronica, il consenso è considerato valido a condizione di recare una firma elettronica conforme alle esigenze del Codice delle obbligazioni96.
In conformità della LPD97, per rendere accessibili dati relativi a un trattamento concreto è sufficiente, secondo il capoverso 2, il consenso orale, ma esplicito, del paziente. In questo modo il paziente dà il proprio consenso affinché i dati che vengono generalmente trasmessi ad altri professionisti della salute con i mezzi tradizionali, ossia per posta o per fax, vengano resi accessibili tramite la cartella informatizzata e possano essere richiamati da altri professionisti della salute, sempreché questi dispongano dei necessari diritti d’accesso (cfr. art. 4).
La portata e la validità del consenso dipendono fondamentalmente dal fatto che il consenso venga espresso liberamente previa informazione adeguata (consenso informato), principio stabilito esplicitamente al capoverso 3. Per quanto riguarda il trattamento dei dati, ciò significa che il paziente è stato informato sui dati che verranno elaborati, sugli scopi, sui servizi incaricati dell’elaborazione e sulle modalità di elaborazione dei dati. L’informazione deve riguardare tutti i punti rilevanti ed essere redatta in modo comprensibile per permettere alla persona di capire la sequenza del flusso di dati. Nel caso in questione il paziente deve poter valutare, in particolare, le condizioni alle quali i dati contenuti nella cartella informatizzata possono essere richiamati. Deve inoltre essere informato sulle modalità di attribuzione dei diritti d’accesso (cfr. commenti in merito all’art. 4) e sulla possibilità di consultazione transfrontaliera dei dati (cfr. commenti in merito all’art. 11 cpv. 2 lett. b). La forma e il contenuto delle informazioni sui pazienti sono valutati nell’ambito della procedura di certificazione secondo gli articoli 7-9.
Un elemento importante del diritto di autodeterminazione è la possibilità di revocare il consenso di cui ai capoversi 1 e 2 in qualsiasi momento e senza indicazione dei motivi (cpv. 4). Nel caso della cartella informatizzata ciò significa che i diritti d’accesso sono revocati e che occorre impedire immediatamente, avvalendosi di mezzi tecnici, la consultazione dei dati98. La tracciabilità degli accessi e dei dati consultati durante un dato periodo dev’essere garantita per mezzo del protocollo (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d) ed è necessaria non solo per ragioni di trasparenza, ma anche per motivi probatori. Le dichiarazioni di consenso e di revoca del consenso sono gestite dal professionista della salute della comunità in cui il paziente ha autorizzato la costituzione della cartella informatizzata («comunità di riferimento»).
94 Cfr. art. 3 lett. c n. 2 legge federale sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1.
95 Cfr. art. 4 cpv. 5 legge federale sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1.
96 Cfr. art. 14 cpv. 2bis codice delle obbligazioni, CO; RS 220.
97 RS 235.1
98 I documenti restano nella cartella clinica del medico curante. Si applicano i principi di archiviazione e di cancellazione in uso.