Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
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Il termine «cure» di cui alla lettera c è definito in modo volutamente ampio e sta ad indicare l’insieme delle misure volte a lenire le sofferenze, guarire o curare un paziente. Il termine contempla inoltre le misure di riabilitazione o le misure nell’ambito delle cure palliative, come pure le attività che servono alla prevenzione o alla diagnosi precoce di una malattia. Tra queste vi sono ad esempio le vaccinazioni o le misure capillari di diagnosi precoce di tumori (ad es. screening mammografico).
La lettera d definisce il termine «comunità». Come già esposto al capitolo 1.3, l’architettura nazionale eHealth si basa sul concetto di comunità. Per «comunità» si intende il raggruppamento di professionisti della salute o dei loro istituti che partecipano al processo di cura e creano o utilizzano informazioni riferite a pazienti e le rendono accessibili ad altre comunità oppure consultano quelle di altre comunità. Si può trattare di un ospedale, di un ente ospedaliero, di studi medici associati o di gruppi di farmacie come pure di raggruppamenti di organizzazioni Spitex, di laboratori o di centri radiologici ecc. Possono rappresentare una comunità anche raggruppamenti di vari professionisti della salute che operano nell’ambito di una rete assistenziale locale o regionale. Singoli professionisti possono appartenere a varie comunità. La definizione non contiene disposizioni in merito alle dimensioni della comunità, all’ubicazione geografica o alla struttura organizzativa. Infine, ai sensi dell’avamprogetto, per «comunità» s’intende anche un singolo professionista che esercita la professione sotto la propria responsabilità professionale, ad esempio un medico che ha uno studio individuale e vuole permettere ai suoi pazienti di accedere alla cartella informatizzata. L’obbligo di certificazione (art. 7) e l’adempimento delle condizioni di certificazione (art. 8) valgono anche per gli studi medici individuali.
3.2 Sezione 2: Accesso alla cartella del paziente informatizzata
Art. 3 Consenso
Per facilitare l’accettazione e il successo della cartella informatizzata è fondamentale che le applicazioni eHealth si sviluppino senza obblighi imposti dalla legge. L’obiettivo della diffusione più ampia possibile della cartella informatizzata da parte dei pazienti e dei professionisti della salute viene perseguito in conformità delle linee guida dell’Organo nazionale di coordinamento e della raccomandazione del Gruppo di esperti eHealth in merito al principio di volontarietà. Il successo della cartella informatizzata dipende in primo luogo dai benefici che essa può offrire a tutti i partecipanti.
In virtù del principio dell’autodeterminazione in materia d’informazione, ognuno deve poter decidere se autorizzare la creazione di una cartella informatizzata e se attribuire ai professionisti della salute che lo prendono in cura diritti d’accesso completi o limitati. La partecipazione volontaria implica ovviamente anche la possibilità di recesso in qualsiasi momento secondo le consuete regole del diritto privato.
Il principio della volontarietà non incide in alcun modo sul fatto che altre disposizioni vigenti o future possano contenere determinati obblighi. Tali obblighi, che poggiano su una base legale, non derogano al principio della volontarietà. Sono solo una conseguenza della possibilità insita in uno Stato di diritto di emendare la normativa esistente.