Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo

Le possibilità e gli obblighi di rappresentanza nel caso di minori o persone incapaci di discernimento soggiacciono alle regole consuete del diritto civile. Si rinvia inoltre alla modifica del Codice civile relativa alla protezione degli adulti, al diritto delle persone e al diritto della filiazione99che entrerà in vigore prossimamente. Nell’ambito dell’attribuzione individuale dei diritti di accesso secondo l’articolo 4, il paziente può inoltre definire singolarmente l’ampiezza dei diritti di rappresentanza attribuiti a un professionista della salute al quale ha concesso diritti d’accesso: può ad esempio decidere se autorizzarlo a delegare i diritti d’accesso a terzi (in caso di assenza per ferie o in generale al personale ausiliario ecc.).

Art. 4 Diritti d’accesso

Nella cartella informatizzata i dati sono messi a disposizione mediante una procedura di richiamo, ossia una procedura automatica con la quale un soggetto ottiene diritti che gli permettono di accedere ai dati senza dover ottenere un’autorizzazione specifica per ciascuna operazione di richiamo. Per questa procedura vale quindi il principio di libero accesso secondo regole prestabilite. La possibilità per il paziente di definire i diritti d’accesso permette di soddisfare l’esigenza del consenso esplicito, analogamente all’articolo 3, anche per il richiamo dei dati.

Per quanto attiene alla definizione dei diritti d’accesso, il capoverso 1 stabilisce le seguenti regole di base:

Lettera a: il diritto del paziente di accedere in ogni momento ai propri dati dovrà essere garantito nella pratica attraverso l’attivazione di portali d’accesso certificati. L’architettura nazionale eHealth prevede un portale d’accesso elettronico sicuro. Il portale deve inoltre permettere agli utenti di amministrare i diritti d’accesso individuali. Secondo le raccomandazioni del Gruppo di esperti eHealth del settembre 2010, i portali d’accesso possono e devono essere gestiti da fornitori privati e non dallo Stato100. La possibilità di accedere in ogni momento ai propri dati permette inoltre di adempiere l’obbligo d’informazione di cui all’articolo 8 LPD101 per i dati contenuti nella cartella informatizzata. Per questi dati non è prevista un’eccezione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LPD (diritto d’informazione indiretto tramite un medico designato)102. Se un professionista della salute ritiene necessario avvalersi dell’articolo 8 capoverso 3 LPD, deve farlo prima di rendere accessibili i dati contenuti nella cartella informatizzata. Inoltre, per trasmettere i dati ad altri professionisti della salute deve scegliere un altro canale. In questo caso, per far valere il proprio diritto d’accesso il paziente può avvalersi dei consueti rimedi giuridici.

Lettera b: il paziente deve poter attribuire ai dati contenuti nella cartella informatizzata diversi gradi di riservatezza. Ciò significa che può permettere a singoli soggetti interessati l’accesso ai dati in modo più o meno ristretto. Le raccomandazioni III del

99 Cfr. FF 2009 141 segg.

100 Attuazione della Strategia nazionale eHealth: Raccomandazioni relative alla regolamentazione giuridica, rapporto del Gruppo di esperti eHealth del 30 settembre 2010 all’attenzione del Dipartimento federale dell’interno (in francese e tedesco), consultabile al link: http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=it.

101 Cfr. art. 3 lett. c n. 2 legge sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1.

102 Ad esempio se bisogna comunicare a un paziente a rischio di suicidio che soffre di una malattia incurabile.