Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

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progetto settoriale Standard e architettura103 dell’8 giugno 2010 prevedono cinque gradi di riservatezza: dati amministrativi, dati utili, dati medici, dati sensibili (pregiudizievoli), dati riservati.

Lettera c: il paziente deve poter definire individualmente i diritti d’accesso. Ciò permette di attribuire o revocare determinati diritti d’accesso a singoli professionisti della salute o di includere singole persone in liste bianche (white list). Si può pensare ad esempio alla possibilità per il paziente di includere i case manager o i medici di fiducia delle assicurazioni malattia nella lista bianca e di permettere loro di consultare la cartella informatizzata.

Lettera d: il paziente può inserire in una lista nera (black list) singoli professionisti della salute ai quali vorrebbe negare in ogni caso l’accesso ai dati contenuti nella cartella informatizzata. In questo modo al professionista della salute è escluso qualsiasi accesso ai dati.

Letttera e: il paziente ha inoltre la possibilità di escludere a priori l’accesso ai dati in situazioni di emergenza, ma dev’essere informato sulle conseguenze di tale esclusione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 (consenso informato).

Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di precisare a livello di ordinanza le regole della procedura di richiamo. In questo senso occorrerà definire un sistema dettagliato di autorizzazioni che permetta agli operatori di accedere agevolmente ai dati e, al contempo, garantisca al paziente la riservatezza auspicata. Il sistema di autorizzazioni deve soddisfare questi requisiti mediante una combinazione di ruoli definiti e diversi gradi di riservatezza dei dati. La Confederazione tiene un registro dei ruoli104 accessibile al pubblico. I diritti d’accesso sono depositati presso la comunità di riferimento del paziente.

L’avamprogetto prevede la regola di base secondo cui è possibile accedere ai dati della cartella informatizzata solo previo consenso del paziente. Il capoverso 3 disciplina la deroga a questo principio nelle situazioni di emergenza medica. Se per motivi medici è necessario consultare i dati della cartella, ma il paziente non è in grado di dare il proprio consenso, i professionisti della salute possono accedervi in via eccezionale senza autorizzazione (ad es. se il paziente non può esprimersi a causa di un incidente grave, di un infarto o di un ictus cerebrale). Questi accessi devono essere tecnicamente possibili anche se il paziente può escluderli a priori o nel quadro dell’attribuzione dei diritti d’accesso (cfr. commenti al cpv. 1 lett. e). Se in caso di emergenza medica è necessario consultare i dati della cartella senza autorizzazione d’accesso, il paziente dev’essere informato a posteriori. Questi accessi devono essere protocollati alla stregua di tutti gli altri. Se il paziente ritiene che l’accesso sia avvenuto indebitamente, può avvalersi, oltre che dei consueti rimedi giuridici previsti dal diritto della personalità, delle possibilità di denuncia di diritto penale secondo l’articolo 17.

103 Standard e architettura – Raccomandazioni III: Personenidentifikation und Berechtigungssystem. Rapporto per l’indagine conoscitiva, Berna, 8 giugno 2011 (in francese e tedesco), consultabile all’indirizzo: http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=it (in francese e tedesco).

104 Il piano dei ruoli è la base di un sistema di autorizzazione e, di rimando, del processo di gestione e controllo degli accessi a determinati documenti o servizi e permette di attribuire a un soggetto uno o più ruoli concreti. Cfr.: eHealth Suisse, Standard e architettura, Raccomandazioni II. Approvate a Berna il 21 ottobre 2010 dal Comitato di direzione strategica e consultabili all’indirizzo: http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=it (in francese e tedesco).