Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
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Art. 5 Identificazione
L’identificazione e l’autenticazione univoche dei pazienti e dei professionisti della salute sono presupposti importanti per garantire la messa a disposizione e il richiamo dei dati in tutta sicurezza. Solo così si ha la garanzia che i dati sono attribuiti in modo univoco a un dato paziente e che ad ogni operazione di richiamo vengano visualizzati tutti i dati disponibili. D’altro canto, l’identificazione e l’autenticazione univoche dei professionisti della salute garantiscono che solo le persone autorizzate possano accedere ai dati o metterli a disposizione.
Il capoverso 1 stabilisce che per poter accedere alla cartella informatizzata i pazienti e i professionisti della salute devono disporre di un’identità elettronica sicura.
Per «identità elettronica» secondo la lettera a si intende il collegamento tra una combinazione di determinate caratteristiche di un paziente e la persona reale (cfr. commenti ai cpv. 2 e 3). I dati dell’identità elettronica vengono memorizzati su un supporto (strumento d’identificazione105). Nell’ambito della procedura di autenticazione si determina, prima dell’accesso ai dati, se l’identità elettronica dichiarata da un paziente può essere considerata valida. Grazie allo strumento d’identificazione i pazienti possono dichiarare la loro identità nei confronti delle comunità di professionisti della salute e dei portali d’accesso.
Anche i professionisti della salute secondo la lettera b necessitano di un’identità elettronica univoca: solo così possono esercitare i diritti d’accesso attribuiti individualmente secondo l’articolo 4 e accedere ai dati in modo affidabile e incontestabile.
L’avamprogetto non disciplina l’identificazione dei documenti, che avviene tramite metadati (cfr. anche cap. 1.3)106.
A tenore del capoverso 2 il Consiglio federale può stabilire le caratteristiche secondo il capoverso 1 per l’identificazione dei pazienti e dei professionisti della salute. L’identificazione finora utilizzata nel sistema sanitario, basata su caratteristiche demografiche quali nome, cognome, data di nascita ecc., non soddisfa il requisito d’identificazione sicura ai fini della cartella informatizzata: fornisce troppo spesso risultati non univoci – errori di attribuzione dei dati o procedure di richiamo incomplete – che necessitano di correzioni manuali dispendiose. Affinché la messa a disposizione e il richiamo di dati siano efficienti, serve tuttavia un’identificazione rapida e univoca del paziente. Inoltre per l’identificazione del paziente tra varie comunità occorre un’ulteriore caratteristica forte (cfr. commenti sul cpv. 3). Per l’identificazione univoca dei professionisti della salute si può utilizzare il numero GLN107 oltre ai dati demografici già menzionati.
105 Uno strumento d’identificazione (Security Token) è una componente hardware per identificare e autenticare gli utenti. Cfr. progetto settoriale Standard e architettura – Raccomandazioni III: Personenidentifikation und Berechtigungssystem. Rapporto per l’audizione. Berna, 8 giugno 2011, pag. 9; consultabile all’indirizzo: http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=it (in francese e tedesco).
106 Cfr. Standard e architettura – Raccomandazioni III: Personenidentifikation und Berechtigungssystem. Rapporto per l’indagine conoscitiva, Berna, 8 giugno 2011, pag. 9; consultabile all’indirizzo: http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=it (in francese e tedesco).
107 Global Location Number: identificatore univoco usato attualmente in Svizzera, ad es. nell’ambito dell’esecuzione della legge sugli agenti terapeutici per le professioni mediche e le aziende del settore sanitario; in precedenza denominato anche «numero EAN».