Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine

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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione

4.2.3 Sezione 4: Compiti della Confederazione

Osservazioni generali

I Cantoni OW, NW e SZ evocano elementi poco chiari a livello di competenza in materia di protezione dei dati. Raccomandano pertanto di affidare all’IFPDT la vigilanza e il controllo sulla LCPInf proponendo la seguente regolamentazione: «1 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è l’organo centrale di controllo ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati per la totalità delle persone e degli organi incaricati di eseguire la presente legge. 2 In caso di violazioni da parte di organi esecutivi cantonali, egli informa gli organismi cantonali di vigilanza in materia di protezione dei dati.»

Art. 11 Componenti tecniche

1La Confederazione tiene:

a. registri delle comunità, dei portali d’accesso elettronici, dei fornitori di strumenti elettronici di identificazione e delle piattaforme di comunicazione tra le comunità certificate secondo l’articolo 7;

b. un registro degli identificatori di oggetto.

2La Confederazione gestisce:

a. servizi di ricerca;

b. un punto nazionale di contatto per la consultazione transfrontaliera di dati mediante procedura di richiamo.

3Il Consiglio federale stabilisce le esigenze tecniche applicabili ai registri, ai servizi di ricerca e al punto nazionale di contatto, nonché le condizioni per la loro gestione.

Il Cantone TI chiede di precisare esplicitamente che non è ammesso alcuno scambio sistematico di dati attraverso il punto nazionale di contatto.

Per CDS nonché i Cantoni AG, BE, BS, OW, SG e SO occorre separare le competenze per la creazione e la gestione delle componenti tecniche menzionate nell’articolo e riesaminarle in vista di una competenza esclusiva della Confederazione.

Per il Cantone ZG, l’articolo va riveduto completamente poiché comporta un onere amministrativo notevole con grandi conseguenze finanziarie. Siccome la legge ha chiaramente carattere di progetto, i costi dovrebbero essere sostenuti dalla Confederazione.

Cpv. 1

ASC chiede una definizione dell’espressione «identificatori di oggetto» all’articolo 2.

Secondo AWS, la compilazione di un registro dei professionisti della salute deve logicamente basarsi sui registri già esistenti, come il registro delle professioni mediche.

Spitex, svbg e ASI osservano che manca ancora il registro attivo necessario per identificare i professionisti della salute (p.es. NAREG).

Cpv. 2

Per PLR nonché economiesuisse, IG eHealth, Interpharma, vips e USAM non è necessario che la Confederazione gestisca i servizi di ricerca direttamente. Può e dovrebbe affidare tale compito a terzi.