Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine
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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione
Inselspital e SSIM suggeriscono di completare la lettera a come segue: «le condizioni per il riconoscimento degli organismi di certificazione, tenendo conto dell’economicità delle loro prestazioni di certificazione.»
Swisscom propone la seguente formulazione:
«1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di certificazione, segnatamente:
a. il riconoscimento degli organismi di certificazione;
b. le norme internazionali applicabili;
c. la validità della certificazione e le condizioni per il suo rinnovo;
d. le condizioni per la revoca della certificazione;
e. il riconoscimento di procedure di certificazione disciplinate da altre leggi.
2Il Consiglio federale garantisce che la certificazione possa avvenire in modo economico, tenendo conto dei sistemi di certificazione esistenti.»
AWS chiede che la validità della certificazione dei fornitori di prestazioni sia vincolata all’autorizzazione all’esercizio della professione. Una ricertificazione è auspicabile solo in casi speciali.
Art. 10 Partecipazione dei Cantoni e consultazione delle organizzazioni interessate
In sede di preparazione di atti normativi secondo gli articoli 8 e 9 la Confederazione assicura in modo adeguato la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni interessate.
I Cantoni AG e SZ salutano la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni interessate. In particolare, per l’elaborazione della futura legislazione federale dovrebbero essere sfruttate in modo ottimale anche le esperienze maturate nell’ambito delle prove pilota cantonali e regionali nonché dell’attività pratica dei professionisti della salute.
Per il Cantone OW, al momento dell’emanazione delle prescrizioni esecutive relative agli articoli 8 e 9, nell’ambito della partecipazione dei Cantoni devono essere coinvolti anche gli incaricati cantonali della protezione dei dati.
FMH, KAA e Inselspital nonché AWS, SSIM e ISSS propongono la seguente aggiunta: «In sede di preparazione di atti normativi secondo gli articoli 5, 8 e 9 nonché di definizione di esigenze tecniche secondo l’articolo 11 capoverso 3, la Confederazione assicura in modo adeguato la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni interessate.»
SSIM rivendica una consultazione secondo l’articolo 10 anche prima dell’emanazione del diritto esecutivo.
ASC propone di sostituire l’espressione «organizzazioni interessate» con «ambienti interessati».