Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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Il tema della ripartizione dell'ammanco dopo la separazione o il divorzio è tuttavia rimasto controverso al punto che il Tribunale federale stesso nel dicembre 2006 ha ammesso la necessità di sottoporre a riesame la sua giurisprudenza27. Inoltre nel 2007 la Commissione federale per le questioni femminili (CFQF) ha dedicato il primo numero della pubblicazione «Questioni femminili» al divorzio – dal divorzio all'assistenza sociale il passo è breve? – e ha elaborato una serie di raccomandazioni per avvocati, tribunali, autorità sociali e cerchie politiche ai fini di una ripartizione equa tra i sessi delle ripercussioni economiche della separazione o del divorzio28. Infine, nel 2008 la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) ha organizzato una giornata nazionale sul tema della povertà dopo il divorzio e delle difficoltà di gestione di due economie domestiche29.

DTF 135 III 66

Nella sentenza del 23 ottobre 2008 concernente contributi di mantenimento fissati nel quadro delle misure di protezione dell’unione coniugale, il Tribunale federale ha sottoposto ad un esame molto critico la prassi instaurata nel 1995, senza tuttavia modificarla30. La Corte suprema ha ritenuto che, anche se il sistema della ripartizione dell'ammanco corrisponderebbe a una migliore interpretazione delle norme di diritto civile della famiglia in materia di mantenimento, una modifica della prassi avrebbe portato a difficoltà pratiche su due piani: da un lato in caso di intervento congiunto delle autorità di assistenza al fine di coprire l'ammanco di tutti gli interessati e dall’altro a livello di esecuzione forzata dell’obbligo di mantenimento, in caso di mancato pagamento (parziale o totale) dei contributi.

È stato dunque riaffermato il principio dell’obbligo unilaterale sopportare l'ammanco. Il Tribunale federale ha tuttavia invitato il legislatore ad adattare le leggi e gli ambiti del diritto interessati, elaborando una soluzione adeguata e coerente31.

1.4.2 Il rapporto «Armonizzazione dell'anticipo e dell'incasso degli alimenti» L’aiuto in materia di prestazioni di mantenimento

L’aiuto in materia di prestazioni di mantenimento ha per obiettivo di contribuire alla copertura del fabbisogno vitale delle famiglie separate e di prevenire il rischio di povertà e le conseguenze che ne susseguono. Comprende due ambiti: gli anticipi degli alimenti e l’aiuto all’incasso. Uno strumento supplementare è a disposizione nei casi che coinvolgono altri Paesi: l’aiuto internazionale all’incasso basato su corrispondenti convenzioni internazionali32.

Le prestazioni di mantenimento sono una componente essenziale del reddito delle economie domestiche monoparentali. Per la metà delle donne che crescono da sole i propri figli sono proprio queste prestazioni a far sì che il loro reddito superi la soglia minima delle entrate. Per questo motivo, gli anticipi degli alimenti e l’aiuto all’incasso svolgono un’importante funzione di politica sociale33.

27 DTF 133 III 57

28 Cfr. Questioni femminili 1.2007.

29 Il programma della giornata può essere consultato sul sito internet della COSAS: http://www.skos.ch/fr/?page=veranstaltungen/archiv/biel08.php

30 DTF 135 III 66

31 DTF 135 III 66 consid. 10 pag. 79-80

32 Le convenzioni internazionali sono disponibili sul sito internet dell’UFG: http://www.bj.admin.ch/ content/bj/it/home/themen/gesellschaft/internationale_alimentensache.html

33 L UDWIG GÄRTNER, prefazione dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFSA) allo studio «La situation économique des ménages monoparentaux et des personnes vivant seules», 2012,