Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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dell’esecuzione forzata del debito sarà preso in considerazione il minimo vitale del debitore 23.

1.4 Genesi dell’avamprogetto

1.4.1 Le critiche al principio dell’intangibilità del minimo vitale del debitore

In seguito ad una separazione o ad un divorzio ci si trova spesso di fronte ad una situazione finanziaria precaria. I redditi comuni non sono più sufficienti a coprire i fabbisogni di coniugi e figli che vivono ormai in due economie domestiche separate. Si tratta allora di determinare chi deve farsi carico del conseguente disavanzo economico (detto «ammanco»), che risulta dalla differenza tra le risorse disponibili e il totale delle spese di mantenimento.

Fino al 1995 il problema era risolto in modi diversi. Alcuni Cantoni suddividevano l'ammanco in parti uguali o in proporzioni determinate tra il creditore e il debitore di alimenti (ripartizione dell'ammanco); altri lasciavano al debitore la totalità del minimo vitale e limitavano così l'importo dell'obbligo di mantenimento alla differenza tra il suo reddito e il minimo vitale stabilito dal diritto esecutivo (obbligo unilaterale di sopportare l'ammanco)24.

Nel 1995 il Tribunale federale ha uniformato l’applicazione del diritto in materia, preservando l’integralità del minimo vitale, prescritto dal diritto esecutivo, del coniuge debitore del mantenimento ed estendendo tale principio a tutti gli obblighi di mantenimento del diritto di famiglia.25 Da allora l'ammanco è a carico del coniuge avente diritto.

Come abbiamo esposto, questa giurisprudenza è criticata da buona parte della dottrina che raccomanda la ripartizione dell'ammanco26.

La revisione del diritto del divorzio entrata in vigore il 1° gennaio 2000

La ripartizione dell'ammanco è stata oggetto di animate discussioni anche nel corso delle procedure di consultazione e dei dibattimenti parlamentari sulla revisione del diritto del divorzio. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale aveva in particolare proposto di introdurre la norma secondo cui, in assenza di mezzi che permettano di fissare l’importo necessario per garantire il minimo vitale, la somma mancante è suddivisa in maniera appropriata tra i coniugi. Contestata dal Consiglio degli Stati e dal Consiglio federale, la proposta è stata infine respinta dal Consiglio nazionale il 15 giugno 1998.

23 Rumo-Jungo, Alleinerziehende, pag. 178-179; Schöbi, n. 7 pag. 32.

24 R ÜEGG, pag. 22 segg.

25 DTF 121 I 97 consid. 2 e 3; cfr. anche F REIVOGEL, pagg. 26-27.

26 A titolo di lista non esaustiva: Autori a favore della ripartizione dell'ammanco: BIGLER-EGGENBERGER, Ehetrennung, pag. 6 segg.; idem, Überschuss und Manko, pagg. 198-203; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, n. 113 ad art. 163 CC, n. 29 segg. ad art. 176 CC; pag. 1506 seg.; FREIVOGEL, FamPra 2007, pag. 501segg; LÖRTSCHER-STEIGER/TRINKLER, pag. 835; PERRIN, Minimo vitale, pag. 423 segg.; idem, Contributions alimentaires, pag. 529 segg.; PICHONNAZ/RUMO-JUNGO pag. 81 segg.; RÜEGG, pag. 22 segg.; RUMO-JUNGO, Vorentwurf Vorsorgeausgleich, pag. 23; SCHWANDER, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 176 CC; SUTTER/FREIBURGHAUS, n. 64 ad art. 125 CC; WERRO, pag. 42. Autori contrari alla ripartizione dell'ammanco: HAUSHEER, n. 3.11; HAUSHEER/GEISER, pag. 93 segg.; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, n. 27 ad art. 176 CC; HAUSHEER/SPYCHER, n. 05.136-05.138, pagg. 303-305; REUSSER, pag. 143 segg., in particolare pag. 147seg.; GEISER, pag. 63.