Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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I requisiti di cui all’articolo 15 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.5.2 Art. 16 Destinatari dei programmi e delle misure di intervento

L’articolo 16 prevede tre categorie di persone alle quali destinare i programmi e le misure di intervento: le persone perseguite per i reati stabiliti dalla Convenzione, quelle condannate per aver commesso tali reati nonché i minori autori di reati sessuali. In merito alle prime due categorie si veda quanto illustrato in merito all’articolo 15 paragrafo 1 della Convenzione (n. 2.5.1), in merito ai principi del diritto processuale penale invece gli articoli 3 segg. CPP.

Secondo il paragrafo 3 i programmi e le misure d’intervento destinati ai minori autori di reati sessuali devono essere conformi ai bisogni evolutivi dei minori, allo scopo di curarne i problemi comportamentali nella sfera sessuale. Qualora il minore abbia commesso un atto punibile e dall’inchiesta risulti che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico, l’autorità giudicante ordina le misure protettive richieste dalle circostanze (art. 10 cpv. 1 DPMin). Gli articoli 12 segg. DPMin disciplinano le misure protettive, tra le quali segnatamente il trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin) oppure il collocamento in istituti educativi o di cura in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica (art. 15 cpv. 1 DPMin). Anche durante l’istruzione l’autorità competente può ordinare le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12–15 DPMin (art. 5 DPMin e 26 PPMin). Ai minori autori di reati sessuali sono inoltre destinati vari programmi d’intervento specifici sia in ambito ambulatoriale sia in quello stazionario.

I requisiti di cui all’articolo 16 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.5.3 Art. 17 Informazione e consenso

I destinatari dei programmi di cui all’articolo 17 della Convenzione vanno informati dei motivi per i quali tali programmi vengono proposti e devono acconsentire al programma o alla misura (par. 1). Devono anche poterli rifiutare e, se si tratta di condannati, essere informati sulle possibili conseguenze che un loro rifiuto potrebbe comportare (par. 2).

I programmi e le misure terapeutiche sono incentrati sull’informazione regolare dei partecipanti in merito alla situazione iniziale e allo svolgimento del trattamento. Nel caso di minori autori di reati sessuali, vengono informate anche le persone responsabili dell’educazione. Dal momento che le terapie coatte effettuate contro la volontà dell’autore non sono né ragionevoli né efficaci, il consenso dell’autore è di primaria importanza. L’ulteriore andamento dell’esecuzione (ad es. congedo, scarcerazione condizionale) può dipendere dall’atteggiamento cooperativo del condannato, dimostrabile ad esempio partecipando a programmi specifici.

I requisiti di cui all’articolo 17 della Convenzione sono pertanto adempiti.

sdorf ed è destinato ai rei condannati a lunghe pene detentive o all’internamento che presentano tendenze al rischio croniche.