Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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2.6 Capitolo VI Diritto penale materiale

2.6.1 Art. 18 Abuso sessuale

Ogni Stato aderente adotta le misure necessarie perché siano perseguite le seguenti condotte:

- atti sessuali con un minore che, secondo la legge nazionale, non abbia ancora raggiunto la maggiore età sessuale (par. 1 lett. a);

- atti sessuali con un minore facendo uso di coazione, violenza o minaccia, abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, autorità o influenza sul minore (anche all’interno della famiglia) o abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, soprattutto per una sua disabilità fisica o mentale o situazione di dipendenza (par. 1 lett. b).

Ciascun Stato aderente stabilisce la maggiore età sessuale al di sotto della quale è vietata l’attività sessuale con un minore (par. 2). Quanto previsto dal paragrafo 1 lettera a non tange i contatti sessuali consensuali tra minori (par. 3).

Atti sessuali con un minore ai sensi del paragrafo 1 lettera a nonché paragrafi 2 e 3

Secondo il diritto penale svizzero è punito chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, la induce a un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale (art. 187 n. 1 CP). È irrilevante il fatto che l’autore abbia fatto uso di forza. La maggiore età sessuale è di 16 anni. L’atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni (art. 187 n. 2 CP). Lo scopo protettivo di tale disposizione consiste nell’impedire di compromettere lo sviluppo sessuale dei minori finché non hanno raggiunto la necessaria maturità per acconsentire responsabilmente all’atto sessuale84.

Atti sessuali con un minore ai sensi del paragrafo 1 lettera b

Le varie azioni tipiche al paragrafo 1 lettera b sono coperte dagli articoli 188 (atti sessuali con persone dipendenti), 189 (coazione sessuale), 190 (violenza carnale), 191 (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), 192 (atti sessuali con persone detenute od imputate) e 193 (sfruttamento dello stato di bisogno). Ad eccezione dell’articolo 188, applicabile soltanto a persone tra i 16 e i 18 anni, le fattispecie degli altri articoli non specificano l’età della vittima («Chiunque costringe una persona....») e si applicano quindi ovviamente (anche) ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Di conseguenza tali fattispecie sono compatibili con il campo di applicazione della Convenzione (cfr. art. 3 lett. a, definizione di «bambino»). In particolare va precisato quanto segue:

Coazione sessuale, uso di violenza o di minacce

Compie una coazione sessuale chiunque costringa una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere (art. 189 CP). L’articolo 189 CP tutela la libertà di autodeterminazione in materia sessuale. Anche i minori di età inferiore ai 16 anni possono essere vittime di una coazione sessuale. Tuttavia, non tutte le costrizioni costituiscono coazione

84 Cfr. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2007, n. 1 ad art. 187.