Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo

i requisiti della Convenzione, anche se in siffatti casi il reato adempie in genere pure gli elementi costitutivi della fattispecie dell’articolo 187 numero 1 CP (cfr. supra n. 2.6.4.1), contenuta nell’elenco dell’articolo 97 capoverso 2 CP. Per adempire appieno all’articolo 23 della Convenzione, va quindi inserito nell’articolo 97 capoverso 2 CP anche la nuova fattispecie (art. 197 n. 2bis CP nuovo) necessaria per attuare l’articolo 21 paragrafo 1 lettera a della Convenzione.

Proposta per l‘articolo 97 capoverso 2

2In caso di atti sessuali con minori (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), nonché di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 182, 189–191, 195 e 197 n. 2bis commessi su fanciulli minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

Accogliendo l’iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», il 30 novembre 2008 il Popolo e i Cantoni hanno posto in vigore il nuovo articolo 123b Cost., che recita «l’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili». A tal fine sono in fase di revisione sia il Codice penale sia il Codice penale militare. Per garantire la certezza e l’applicazione uniforme del diritto vanno in particolare specificati i concetti vaghi di «fanciulli impuberi» e di «reati sessuali o di pornografia». Il Consiglio federale nel suo messaggio concernente la legge federale che attua l’articolo 123b Cost. sull’imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi148 propone l’imprescrittibilità dei seguenti reati: atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate nonché sfruttamento dello stato di bisogno.

Con la modifica dell’articolo 97 capoverso 2 CP qui proposta, il diritto svizzero vigente è in grado di adempire i requisiti della Convenzione. Anzi, grazie alla nuova norma sull’imprescrittibilità di determinati reati, in futuro la legislazione svizzera sarà addirittura più incisiva.

2.7.5 Art. 34 Indagini

Il paragrafo 1 impone agli Stati aderenti di adottare le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati o formati per la lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali dei minori. Queste unità o servizi devono disporre di adeguate risorse finanziarie.

In base all’articolo 154 capoverso 4 lettera d CPP, gli interrogatori di vittime minorenni vanno effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato. Compete ai Cantoni finanziare la formazione dei funzionari inquirenti.

Conformemente al paragrafo 2 ogni Stato aderente adotta le misure necessarie per assicurare che l’incertezza sull’età reale della vittima non pregiudichi l’avvio dell’indagine penale. Secondo l’articolo 7 capoverso 1 CPP, le autorità penali, nell’ambito delle loro competenze, sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato. Lo scopo è accertare se si è in presenza di una condotta penalmente rilevate. La norma consente di garantire l’ap-

148 http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/5393.pdf