Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pagine

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Ordinanza sulle dogane (OD; RS 631.01)

Art. 29 Materiale bellico della Confederazione

Capoverso 2: l’attuale articolo 44 LPPC equipara, per quanto riguarda i dazi doganali, il materiale della protezione civile che la Confederazione importa dall’estero al materiale bellico secondo l’articolo 14 cifra 17 della vecchia legge del 1° ottobre 1925 sulle dogane e all’articolo 22 della vecchia ordinanza del 10 luglio 1926 sulle dogane. Con l’entrata in vigore della nuova LD e della nuova OD il 1° maggio 2007, non è cambiato sostanzialmente nulla poiché la legislazione doganale prevede ancora un’esenzione dai dazi.

D’ora in avanti l’esenzione dai dazi è però applicata anche al materiale di protezione civile importato nei Cantoni dall’estero, motivo per cui la legge sulle dogane deve essere completata nell’ambito della revisione LPPC. Visto che la legge sulle dogane non statuisce l’esenzione in quanto tale, ma si limita ad attribuire al Consiglio federale la competenza in materia, occorre completare anche l’ordinanza sulle dogane. Inoltre il concetto di «protezione della popolazione» è sostituito da quello di «protezione civile» poiché l’esenzione dai dazi doganali è applicabile solo al materiale della protezione civile (ma non a quello delle altre organizzazioni partner come la polizia e i pompieri).