Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pagine

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Art. 5 Persone soggette all’obbligo di leva, militari e militi della protezio-

ne civile

Rubrica: la rubrica è completata conformemente al nuovo contenuto dell’articolo 5 OCSP.

Capoverso 4bis: conformemente alla revisione dell’articolo 19 LMSI, i militi della protezione civile rientrano d’ora in poi tra le persone sottoposte al controllo. L’ufficio cantonale responsabile annuncia al servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) i militi della protezione civile da sottoporre al controllo.

Art. 10 Controllo di sicurezza di base

Capoverso 2

Lettera b: il contenuto è completato poiché devono essere sottoposti al controllo di sicurezza di base anche i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati come CONFIDENZIALE.

Lettera f: il contenuto è precisato. La formulazione è conforme per analogia a quella dell’articolo 11 capoverso 2 lettera g OCSP.

Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato

Capoverso 2 lettera b: il contenuto è completato poiché devono essere sottoposti al controllo di sicurezza ampliato anche i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati come SEGRETO.

Art. 14 Avvio

Capoverso 1 lettera bbis: gli uffici cantonali responsabili della protezione civile valutano chi può accedere a informazioni, materiale e impianti classificati e devono quindi avere la competenza di avviare i controlli di sicurezza relativi alle persone.

Art. 23 Conseguenze della decisione

Capoverso 5: secondo l’articolo 72 capoverso 2 LPPC i Cantoni possono trattare i dati riguardanti i militi della protezione civile se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti secondo la legge. Visto che secondo l’articolo 28 LPPC i controlli incombono ai Cantoni, questi devono anche provvedere affinché le dichiarazioni di sicurezza con i relativi livelli di controllo vengano iscritte nei sistemi di controllo.

Art. 25 Obblighi d’informazione

Capoverso 1: sono stati aggiunti i militi della protezione civile.

Allegato 2 numero 11bis

Questo capoverso è completato poiché anche tutti i membri dello Stato maggiore CF CENAL devono essere sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone.