Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 5 Persone soggette all’obbligo di leva, militari e militi della protezio-
ne civile
Rubrica: la rubrica è completata conformemente al nuovo contenuto dell’articolo 5 OCSP.
Capoverso 4bis: conformemente alla revisione dell’articolo 19 LMSI, i militi della protezione civile rientrano d’ora in poi tra le persone sottoposte al controllo. L’ufficio cantonale responsabile annuncia al servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) i militi della protezione civile da sottoporre al controllo.
Art. 10 Controllo di sicurezza di base
Capoverso 2
Lettera b: il contenuto è completato poiché devono essere sottoposti al controllo di sicurezza di base anche i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati come CONFIDENZIALE.
Lettera f: il contenuto è precisato. La formulazione è conforme per analogia a quella dell’articolo 11 capoverso 2 lettera g OCSP.
Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato
Capoverso 2 lettera b: il contenuto è completato poiché devono essere sottoposti al controllo di sicurezza ampliato anche i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati come SEGRETO.
Art. 14 Avvio
Capoverso 1 lettera bbis: gli uffici cantonali responsabili della protezione civile valutano chi può accedere a informazioni, materiale e impianti classificati e devono quindi avere la competenza di avviare i controlli di sicurezza relativi alle persone.
Art. 23 Conseguenze della decisione
Capoverso 5: secondo l’articolo 72 capoverso 2 LPPC i Cantoni possono trattare i dati riguardanti i militi della protezione civile se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti secondo la legge. Visto che secondo l’articolo 28 LPPC i controlli incombono ai Cantoni, questi devono anche provvedere affinché le dichiarazioni di sicurezza con i relativi livelli di controllo vengano iscritte nei sistemi di controllo.
Art. 25 Obblighi d’informazione
Capoverso 1: sono stati aggiunti i militi della protezione civile.
Allegato 2 numero 11bis
Questo capoverso è completato poiché anche tutti i membri dello Stato maggiore CF CENAL devono essere sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone.