Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pagine
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Art. 30 Tipo, dimensioni, fabbisogno e utilizzazione degli impianti di pro-
tezione
Il termine «fabbisogno» sostituisce «numero». È cancellata la precisazione «occupazione da parte delle organizzazioni partner» per l’utilizzazione degli impianti di protezione. La formulazione di questa disposizione è stata inoltre migliorata.
Art. 38 Manutenzione
Rimane invariato, ma rimanda all’articolo 48a del progetto di revisione della LPPC.
Art. 39a Soppressione di centri d’istruzione della protezione civile, rifugi e impianti di protezione
Capoverso 1: secondo l’articolo 39° capoverso 1 il calcolo del sussidio federale da restituire deve tenere conto non solo dell’ammortamento degli immobili del centro d’istruzione soppresso, ma anche dell’aumento di valore del terreno su cui si trova il centro.
Ci si basa di regola su una durata d’ammortamento di 25 anni, ma in certi casi occorre valutare compiutamente le circostanze.
Capoverso 2: analogamente al nuovo articolo 39b capoverso 1 OPCi concernente la soppressione di centri d’istruzione, anche il calcolo del sussidio federale da restituire in caso di soppressione di rifugi pubblici deve tenere debitamente conto degli ammortamenti. L’eventuale aumento di valore del terreno non è invece menzionato poiché non sono stati versati sussidi federali per l’acquisto del terreno.
Titolo prima dell'articolo 40a
Aggiunta del riferimento all'articolo 72 capoverso 1 LPPC
Art. 40b Dati registrati nel sistema ZEZIS
Adeguamento formale e redazionale poiché l’OPCi modificata contiene due allegati.
Titolo prima dell'articolo 40f
L’OPCi modificata contiene nella sezione 2 del capitolo 6 (Protezione dei dati) le disposizioni relative al sistema di amministrazione dei corsi (art. 40f segg.).
Art. 40f Organo responsabile
Conformemente agli articoli 10, 39 e 40 LPPC, la Confederazione sostiene i Cantoni nell’istruzione degli organi di condotta, dei quadri e degli specialisti della protezione civile nonché del personale insegnante. Secondo l’articolo 39 capoverso 2 del progetto di revisione della LPPC, essa istruisce ad esempio i comandanti della protezione civile e i loro sostituti nonché i quadri e determinati specialisti dell’aiuto alla condotta e della protezione dei beni culturali.
Da giugno 2012, questi corsi saranno gestiti nel nuovo sistema di amministrazione dei corsi, che sostituirà il sistema attuale. Il sistema sarà gestito dall’UFPP.