Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pagine
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cali. Si continua inoltre ad applicare il principio: due posti protetti ogni tre locali (2/3). Per analogia con la terminologia della LPPC si utilizza il termine «edifici abitativi».
Capoverso 5: il capoverso 1 statuisce l’obbligo di realizzare posti protetti negli edifici abitativi a partire da 38 locali. Il capoverso 5 è modificato di conseguenza poiché 38 locali richiedono 25 posti protetti (2/3 di 38).
Capoverso 6: nei Comuni o nelle zone di valutazione con meno di mille abitanti i Cantoni possono eccezionalmente ordinare la realizzazione di rifugi anche quando il numero dei locali è inferiore a 38, poiché il deficit di posti protetti è generalmente superiore nei piccoli Comuni rurali.
Art. 18 Eccezioni
Capoverso 1
Lettera b: questa disposizione è abrogata.
Lettera c: questa disposizione è abrogata. Di principio si dovranno realizzare rifugi anche negli edifici realizzati secondo gli standard Minergie nel rispetto delle norme SIA.
Art. 20 Attribuzione della popolazione e gestione della costruzione di rifu-
gi
Capoverso 1: la precisazione «immediate» è cancellata. Per posto protetto nelle vicinanze del domicilio s’intende di regola un posto protetto raggiungibile in meno di 15 minuti a piedi, ossia situato entro un chilometro. In casi particolari (per es. in caso di condizioni topografiche complesse) il posto protetto può distare fino a 30 minuti a piedi.
Capoverso 2: con la nuova precisazione «popolazione con dimora fissa » si intendono le persone che hanno il loro domicilio in Svizzera durante tutto l’anno. Inoltre si disciplina esplicitamente che i Cantoni possono definire una o più zone di valutazione.
Capoverso 3: l’UFPP non è più incaricato di determinare gli altri posti protetti che non vengono dedotti dal numero di posti protetti da realizzare.
Art. 21 Contributi sostitutivi
Capoverso 2: l’ammontare dei contributi sostitutivi viene fissato da un minimo di 400 a un massimo 800 franchi sulla base dei costi supplementari medi dei rifugi con un numero di posti protetti da 25 a 100. Inoltre l’ammontare massimo dei contributi è ridotto di circa la metà rispetto a quello attuale, in modo da sgravare finanziariamente i proprietari di immobili.
I Cantoni fissano l’ammontare dei contributi sostitutivi. L’obbligo di pubblicare l’ammontare corrisponde all’attuale capoverso 3 fatta eccezione per la frequenza («periodicamente» al posto di «annualmente»).
Capoverso 3: la tematica di questa disposizione è nuova.