Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 40g Dati registrati nel sistema di amministrazione dei corsi
Oltre a dati organizzativi, il sistema di amministrazione dei corsi contiene anche dati personali, come ad esempio dati sullo stato di salute (per es. «dispensa medica») e profili della personalità. Con la revisione della LPPC verrà creata la base legale necessaria.
Art. 40h Raccolta dei dati
Nell’articolo 40h si è scelto volutamente di parlare di partecipanti ai corsi in generale e non solo di militi della protezione civile visto che ai corsi secondo gli articoli 10 e 40 partecipano anche persone non soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.
Art. 40i Conservazione dei dati
Come i dati personali del ZEZIS anche quelli del sistema di amministrazione dei corsi vengono conservati dieci anni dopo la fine di un corso.
Titolo prima degli articoli 40j e 40k
Le attuali disposizioni del capitolo 6 dell’OPCi concernenti i corsi d’istruzione della Confederazione sono compresi nella nuova sezione 3.
Art. 40j Valutazione
Conformemente alla pratica attuale, la durata minima delle istruzioni è definita con una formulazione vincolante.
Art. 40k Comunicazione dei risultati della valutazione
Anche questa disposizione è ora formulata in modo vincolante.
Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4)
Introduzione
Di principio è necessario sottoporre a un controllo di sicurezza le persone autorizzate ad accedere a impianti classificati, in quanto il tradimento di una sola persona può rendere inutile l’impianto. Anche certi militi della protezione civile svolgono compiti all’interno di impianti di condotta combinati militarmente classificati. Nel quadro della revisione della LPPC, l’articolo 19 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) è stato quindi completato per consentire al Consiglio federale di sottoporre a un controllo di sicurezza relativo alle persone anche i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni, materiale o impianti classificati. Di conseguenza viene modificata l’OCSP.