Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/68: Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) · 9 pagine
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Art. 22 Utilizzazione dei contributi sostitutivi
Capoverso 1:
Frase introduttiva: i contributi sostitutivi vengono, come finora, utilizzati in modo vincolato. Tuttavia l’utilizzazione per il «rinnovamento dei rifugi privati» è posta in seconda priorità e per le «altre misure» in terza priorità.
Lettera a: il concetto di «salvaguardia del valore» include i sottoprocessi controllo periodico dei rifugi, manutenzione e rinnovamento. Questo concetto è sostituito dal termine «rinnovamento», più preciso ai sensi della legge.
Lettera b: i contributi sostitutivi potranno essere utilizzati anche per il rinnovamento dei rifugi privati. Per rinnovamento s’intende sia l’adeguamento tecnico dei rifugi che non sono conformi alle Istruzioni tecniche per la costruzione dei rifugi privati (ITRP 1966) sia l’adozione di misure di conservazione della sostanza dei rifugi realizzati secondo le ITRP 1966 o le ITRP 1984. Queste ultime consistono nella riparazione o nella sostituzione dei sistemi di ventilazione (apparecchi di ventilazione, filtri, valvole antiesplosione, ecc.). In questo modo, i proprietari d’immobili vengono sgravati finanziariamente. I contributi sostitutivi saranno destinati al rinnovamento di rifugi privati solo se il proprietario del rifugio ha rispettato l’obbligo di diligenza. L’Ufficio federale emana le direttive sull’utilizzazione dei contributi sostitutivi e sulla distinzione tra controllo periodico dei rifugi, manutenzione e rinnovamento.
Lettera c: l’utilizzazione dei contributi sostitutivi per altre misure rimane, come finora, l’ultima priorità. L’enumerazione dell’OPCi è un esempio; spetta ai Cantoni fissare le priorità.
La formulazione «altre misure di protezione civile» va intesa in senso stretto, ossia contempla solo misure concernenti la protezione civile propriamente detta. Vi rientrano in particolare misure inerenti alle costruzioni di protezione, come ad esempio i controlli periodici dei rifugi (partecipazione ai costi del materiale, degli apparecchi di misurazione e del personale di terzi) o la manutenzione e l’esercizio degli impianti di protezione. Esse possono concernere per esempio anche il materiale di protezione civile.
Non sono invece comprese le misure inerenti alle amministrazioni cantonali o comunali della protezione civile, come i salari degli impiegati.
Art. 26 Equipaggiamento dei rifugi
Capoverso 1: è stata aggiunta la precisazione «di edifici abitativi».
Capoverso 2: nuova tematica (il contenuto attuale è abrogato poiché inutile). I rifugi di ospedali e case per anziani e di cura non vengono equipaggiati come i rifugi degli edifici abitativi, motivo per cui l’UFPP emana disposizioni specifiche.
Art. 29 Soppressione
Capoverso 2
Frase introduttiva: adeguamento formale
Lettera b: è modificato solo il testo francese e italiano per tenere conto dell’adeguamento formale della frase introduttiva.
Lettera c: i Cantoni possono sopprimere un rifugio conforme alle esigenze minime se vi è un esubero di posti protetti e se il rinnovamento di un rifugio genererebbe costi eccessivi.