Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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Se un prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata e la sua prestazione non può essere valutata pienamente da una simile norma, il fabbricante può richiedere a un organismo di valutazione tecnica una valutazione tecnica europea34. La valutazione tecnica europea è elaborata sulla base di un documento per la valutazione europea35. Il documento per la valutazione europea costituisce una sorta di «normazione quadro» che consente di dare una descrizione generale di un prodotto da costruzione, in particolare in relazione alle sue caratteristiche essenziali, all’impiego previsto dal fabbricante nonché alle procedure e ai criteri di valutazione della prestazione del prodotto36.

Secondo il regolamento sui prodotti da costruzione, le specifiche tecniche armonizzate rappresentano un «linguaggio tecnico comune» che viene utilizzato allo stesso modo dai fabbricanti per l’immissione in commercio di prodotti da costruzione e dalle autorità degli Stati membri dell’UE per la definizione dei requisiti di base delle opere di costruzione, affinché un prodotto non solo venga immesso sul mercato, ma sia anche di principio utilizzabile. Nel settore delle costruzioni, l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio può essere realizzata soltanto introducendo questo linguaggio tecnico comune delle specifiche tecniche armonizzate per la valutazione della prestazione dei prodotti37.

La rilevanza del linguaggio tecnico comune si manifesta in particolare nel delicato equilibrio tra immissione in commercio/messa a disposizione sul mercato, da un canto, e l’utilizzo di prodotti da costruzione/l’incorporazione nell’opera di costruzione, dall’altro. Soltanto se si dispone di informazioni affidabili e costanti sulla prestazione di un prodotto da costruzione, ad esempio sul suo coefficiente di resistenza al fuoco, valutato secondo le regole del linguaggio tecnico comune, sarà anche possibile utilizzare o incorporare il prodotto in modo sicuro e conforme all’uso previsto, realizzando un’opera di costruzione conforme ai requisiti di base stabiliti.

Requisiti di base delle opere di costruzione

Il regolamento sui prodotti da costruzione fissa sette requisiti di base delle opere di costruzione38. I requisiti di base non si riferiscono direttamente ai prodotti da costruzione, bensì alle opere di costruzione, com’era già il caso per i sei requisiti essenziali

34 Art. 19 cpv. 1 regolamento (UE) n. 305/2011. La valutazione tecnica europea corrisponde al previgente benestare tecnico europeo secondo la direttiva europea 89/106/CEE. Questo tipo di benestare non corrispondeva a un’autorizzazione amministrativa nel senso tradizionale, bensì a una valutazione tecnica positiva dell’idoneità di un prodotto da costruzione sotto il profilo dell’adempimento dei requisiti essenziali concernenti le opere di costruzione alle quali il prodotto è destinato (cfr. messaggio del 2 settembre 1998 a sostegno di una legge federale sui prodotti da costruzione, n. 124, FF 1998 4305 segg.).

35 Art. 26 cpv. 1 regolamento (UE) n. 305/2011. Il documento per la valutazione europea corrisponde a una guida per il benestare tecnico europeo (ETA) ai sensi della previgente direttiva 89/106/CEE.

36 Art. 24 cpv. 1 regolamento (UE) n. 305/2011

37 Considerazioni 10, 12 e 54 del regolamento (UE) n. 305/2011 e motivazione della Commissione UE concernente la proposta, trasmessa il 23 maggio 2008, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, COM(2008) 311 definitivo, pag. 3.

38 Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011