Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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della previgente direttiva sui prodotti da costruzione39. I sette requisiti di base previsti dal regolamento sono i seguenti:

1. resistenza meccanica e stabilità;

2. sicurezza in caso di incendio;

3. igiene, salute e ambiente;

4. sicurezza e accessibilità nell’uso;

5. protezione contro il rumore;

6. risparmio energetico e ritenzione del calore;

7. uso sostenibile delle risorse naturali.

Perlopiù, in gran parte i requisiti di base delle opere di costruzione non sono nulla di nuovo: la previgente direttiva sui prodotti da costruzione definiva già sei «requisiti essenziali delle opere di costruzione», le cui definizioni sono state riprese quasi testualmente nel nuovo regolamento40. Nel regolamento, tuttavia, è stato aggiunto il settimo requisito di base relativo all’uso sostenibile delle risorse naturali.

I requisiti delle opere di costruzione non sono armonizzati a livello europeo e la loro definizione rientra tra le competenze degli Stati membri dell’UE41. I requisiti di base formulati astrattamente dal regolamento servono da fondamento oggettivo per i legislatori al fine di identificare le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione e definirle nelle specifiche tecniche42. In questo modo si intende sviluppare in Europa un «linguaggio tecnico comune» per la descrizione delle caratteristiche di prestazione dei prodotti.

Obblighi degli operatori economici

Affinché gli operatori economici attivi nella catena di fornitura e distribuzione dei prodotti da costruzione utilizzino correttamente il linguaggio tecnico comune e forniscano agli utilizzatori informazioni affidabili sulla prestazione dei prodotti, gli obblighi di tali operatori della catena di fornitura e distribuzione vengono precisati. L’eventuale concretizzazione degli obblighi degli operatori economici che in seguito utilizzano e incorporano i prodotti, rientra invece nel campo di competenze degli Stati membri dell’UE, e pertanto non è contemplata dal regolamento sui prodotti da costruzione.

A differenza della previgente direttiva sui prodotti da costruzione, il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione prevede, per garantire un’applicazione armonizzata del linguaggio tecnico comune, l’applicazione quasi obbligatoria delle norme armonizzate esistenti e delle valutazioni tecniche europee rilasciate:

«Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato43.»

39 Allegato 1 della direttiva 89/106/CEE

40 Allegato I della direttiva 89/106/CEE è ripreso quasi testualmente nell’allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011.

41 Considerazioni 1 e segg. del regolamento (UE) n. 305/2011

42 Art. 3 cpv. 1 e 2 regolamento (UE) n. 305/2011

43 Art. 4 cpv. 1 regolamento (UE) n. 305/2011