Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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In questi casi, se non è stata applicata la norma armonizzata o la valutazione tecnica europea, non potrà essere rilasciata una dichiarazione di prestazione e la marcatura CE non potrà essere apposta sul prodotto da costruzione. Di conseguenza, senza dichiarazione di prestazione e senza marcatura CE il prodotto non potrà neppure più essere commercializzato sul mercato comunitario.
Procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione
La valutazione e la verifica della prestazione del prodotto sono effettuate seguendo le procedure specifiche del settore dei prodotti da costruzione, ossia secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Anche per questo aspetto il regolamento si discosta dalle regolamentazioni previste dal nuovo quadro normativo, il quale stabilisce una serie di «moduli per la valutazione della conformità»44.
Le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione corrispondono per l’essenziale ai sistemi di valutazione della conformità già previsti dalla previgente direttiva sui prodotti da costruzione. Tuttavia, queste procedure non servono più, come sinora, a provare la conformità del prodotto da costruzione con le specifiche tecniche armonizzate. Secondo il nuovo concetto introdotto dal regolamento sui prodotti da costruzione, dette procedure servono ora a valutare la prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto e inoltre a effettuare i controlli di produzione in fabbrica45. Nel contempo, il regolamento sui prodotti da costruzione introduce semplificazioni procedurali al fine di ridurre quanto più possibile i costi dell’immissione in commercio di prodotti da costruzione46.
Per evitare inutili controlli dei prodotti da costruzione la cui prestazione è già stata sufficientemente dimostrata da risultati di prova stabili o da altri dati esistenti, tutti i fabbricanti possono ad esempio essere autorizzati a dichiarare una data classe di prestazione, se le specifiche tecniche armonizzate applicabili o una decisione della Commissione dell’UE li autorizzano a farlo47. Peraltro, per evitare di ripetere prove già effettuate, i fabbricanti possono utilizzare i risultati di prova ottenuti da terzi48.
Contrariamente a quanto previsto dalla previgente direttiva sui prodotti da costruzione, il nuovo regolamento prevede anche procedure semplificate per le microimprese49 e per i prodotti fabbricati in un unico esemplare50.
Organismi notificati
Le procedure previste per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione si svolgono con il concorso di organismi notificati (secondo la previgente direttiva sui prodotti da costruzione: enti di valutazione della conformità), a seconda del
44 Considerazione 29 del regolamento (UE) n. 305/2011
45 Considerazione 28 del regolamento (UE) n. 305/2011
46 Considerazione 36 del regolamento (UE) n. 305/2011
47 Considerazione 34 del regolamento (UE) n. 305/2011
48 Considerazione 35 del regolamento (UE) n. 305/2011
49 Il concetto segue la Raccomandazione della Commissione dell’UE, del 6 maggio 2003, relative alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU UE L 124 del
20 maggio 2003, pag. 36.
50 Considerazioni 39 e segg. del regolamento (UE) n. 305/2011