Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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sistema da applicare51. Gli organismi notificati sono tenuti a svolgere compiti di parte terza indipendente nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione certificando prodotti (organismo di certificazione del prodotto), controllando la fabbricazione dei prodotti in fabbrica e certificando il controllo della produzione in fabbrica del fabbricante (organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica) e/o misurando, verificando, esaminando o determinando in altro modo (laboratorio di prova) le caratteristiche o le prestazioni dei prodotti da costruzione52. I cosiddetti «organismi notificati» sono i soli enti autorizzati a svolgere queste attività nell’ambito delle procedure applicabili alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione. La notificazione è un atto informativo indirizzato dagli Stati membri dell’UE alla Commissione dell’UE affinché le certificazioni rilasciate e i controlli effettuati da questi organismi vengano riconosciuti a livello comunitario. Per poter essere notificato, un organismo deve soddisfare requisiti armonizzati, in particolare per quanto riguarda la propria competenza tecnica e la propria efficienza, l’esercizio della propria attività e l’indipendenza rispetto ai prodotti da valutare53.

Vigilanza del mercato

Il regolamento sui prodotti da costruzione assicura infine l’informazioni sulla prestazione del prodotto attraverso un sistema differenziato di prescrizioni concernenti la vigilanza del mercato. A tale scopo esso rinvia anche al regolamento (CE)

n. 765/2008 del nuovo quadro normativo54, quantunque il regolamento sui prodotti da costruzione rappresenti la lex specialis e il regolamento (CE) n. 765/2008 si applichi pertanto eventualmente a titolo sussidiario al fine di garantire un’attuazione equivalente e uniforme delle prescrizioni del diritto dell’UE in materia di armonizzazione nel settore dei prodotti da costruzione55. Il regolamento (CE) n. 765/2008 contiene a sua volta, per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, un ulteriore rimando56 a eventuali provvedimenti più specifici di vigilanza del mercato secondo la norma della direttiva europea 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti57. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 765/2008 definisce in particolare le basi del funzionamento della vigilanza del mercato, tra cui anche l’elaborazione di programmi di vigilanza del mercato e la realizzazione di prove a campione di prodotti58. Fissa non solo le basi per le misure di vigilanza del mercato per quanto riguarda il controllo di prodotti difettosi e le misure ausiliarie da adottare nel caso di prodotti difettosi immessi in commercio, ma dà anche la definizione del concetto di «pericolo grave»59. Su queste basi viene fondato un concetto specifico per la vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione. Le particolarità di questo concetto derivano dalla specificità dei prodotti da costruzione, che li distingue dai prodotti sinora

51 Art. 28 regolamento (UE) n. 305/2011

52 Allegato V n. 2 del regolamento (UE) n. 305/2011

53 Capitolo VII del regolamento (UE) n. 305/2011

54 Capitolo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011

55 Considerazione 46 del regolamento (UE) n. 305/2011 nonché considerazione 5 e art. 15 cpv. 2 del regolamento (CE) n. 765/2008.

56 Art. 15 cpv. 3 regolamento (CE) n. 765/2008

57 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU UE L 11 del 15 gennaio 2002, pag. 4 e segg. (direttiva sulla sicurezza dei prodotti).

58 Art. 18 cpv. 5 regolamento (CE) n. 765/2008 sulla vigilanza del mercato e art. 19 cpv. 1 del medesimo regolamento sui campionamenti come provvedimento di vigilanza del mercato.

59 Art. 19 e 20 regolamento (CE) n. 765/2008