Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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disciplinati secondo il new approach: i prodotti da costruzione sono prodotti intermedi se considerati secondo il loro scopo, consistente nel fatto che servono a realizzare un’opera di costruzione, la quale rappresenta quindi il prodotto finale. Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione tiene conto di questo elemento. Esso disciplina i casi di vigilanza del mercato in cui un prodotto da costruzione non fornisce la prestazione dichiarata mettendo così a rischio il rispetto dei requisiti di base dell’opera di costruzione ai quali tale scopo si riferisce e i casi in cui il prodotto, pur fornendo la prestazione correttamente indicata nella dichiarazione di prestazione, comporta comunque un rischio per il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione60. Esso disciplina inoltre la vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione che rappresentano un pericolo per la salute e la sicurezza delle persone o per altri aspetti da tutelare in ragione dell’interesse pubblico61.
Grazie al rimando ai principi della vigilanza del mercato per i prodotti da costruzione sanciti dal regolamento (CE) n. 765/2008, contemplato dal nuovo regolamento sui prodotti da costruzione, la nuova legislazione settoriale europea non si limita a disciplinare più dettagliatamente la vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione rispetto alla previgente direttiva sui prodotti da costruzione. Per il settore dei prodotti da costruzione ne risulta anche un cambiamento di sistema per quanto riguarda i requisiti – che la previgente direttiva non disciplinava – applicabili ai concetti di vigilanza del mercato degli Stati membri dell’UE: con l’entrata in vigore del regolamento sui prodotti da costruzione viene introdotto un concetto di vigilanza del mercato di tipo proattivo (compresi i programmi di prove a campione) anche per questo settore di prodotti. Il regolamento (CE) n. 765/2008 definiva già requisiti minimi per la vigilanza del mercato degli Stati membri dell’UE, che consentivano di adottare adeguati provvedimenti per impedire violazioni delle prescrizioni del diritto comunitario in materia di armonizzazione nonché per garantire un buon funzionamento del mercato interno e proteggere la sicurezza e la salute della popolazione dell’Unione62.
1.1.3 Attuale legislazione in materia di prodotti da costruzione
Legge federale concernente i prodotti da costruzione (LProdC)63
Il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore l’attuale LProdC. Con essa il contenuto della direttiva 89/106/CEE del 1989 sui prodotti da costruzione è stato trasposto nel diritto svizzero. La direttiva europea sui prodotti da costruzione collega l’idoneità del prodotto da costruzione alla sua immissione in commercio (risp. messa in commercio).
Nella LProdC il concetto di idoneità dei prodotti da costruzione viene ripreso dalla legislazione svizzera in materia di prodotti da costruzione. I prodotti da costruzione sono idonei se le opere per le quali devono essere adeguatamente impiegati soddisfano determinati requisiti essenziali64. Tuttavia, la definizione dei requisiti delle opere di costruzione compete di principio al diritto di superficie cantonale, benché
60 Art. 56 regolamento (UE) n. 305/2011
61 Art. 58 regolamento (UE) n. 305/2011
62 Considerazioni 26 e 28 del regolamento (CE) n. 765/2008
63 RS 933.0
64 Art. 3 cpv. 2 LProdC (2001)