Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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nel diritto di superficie cantonale siano talvolta ancorati anche requisiti di polizia di sicurezza. Questa fondamentale ripartizione delle competenze non dovrebbe essere modificata con la trasposizione della direttiva europea sui prodotti da costruzione65. In quanto legge federale, la LProdC prevede pertanto normative sull’immissione in commercio di prodotti da costruzione. La LProdC riprende dalla direttiva europea sui prodotti da costruzione i sei requisiti essenziali relativi alle opere, perché le caratteristiche dei prodotti da costruzione non possono essere definite senza tener conto dei requisiti delle opere66. Sono invece esclusi dal campo d’applicazione della LProdC i prodotti da costruzione la cui immissione in commercio o il cui impiego viene disciplinato in maniera esaustiva da altri atti legislativi federali67.

Un prodotto da costruzione risulta idoneo se viene fornita la prova che è stato fabbricato secondo una norma del prodotto designata dall’ufficio federale competente o nel quadro di un benestare tecnico68. Secondo la LProdC anche i prodotti da costruzione che sono fabbricati conformemente alle pertinenti norme della tecnica possono essere commercializzati nel mercato interno svizzero, se soddisfano nel contempo le condizioni previste da altri atti legislativi federali69. In virtù della LProdC i prodotti da costruzione fabbricati secondo le norme tecniche beneficiano del presupposto di soddisfare il requisito dell’idoneità70.

La LProdC contiene inoltre disposizioni in merito alla designazione delle norme tecniche71, alla prova della conformità a specificazioni tecniche (norme tecniche e benestare tecnico)72, agli organi di valutazione della conformità e competenti per il benestare da includere eventualmente nella procedura di valutazione della conformità73, alla sorveglianza del mercato74 e alle disposizioni penali75. La Commissione dei prodotti da costruzione, istituita dal Consiglio federale e intesa a consigliare gli organi competenti in qualità di commissione extraparlamentare, riveste altresì un ruolo importante76.

Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC)77

Unitamente alla LProdC, il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore l’attuale OProdC. Quale ordinanza di esecuzione della LProdC, essa comprende in particolare disposizioni concernenti i requisiti essenziali delle opere78,la procedura di valutazione della conformità79 ,le prove della conformità (dichiarazione di conformità e certifi-

65 Messaggio del 2 settembre 1998 a sostegno di una legge federale sui prodotti da costruzione, n. 16, FF 1998, pagg. 4305 segg.

66 Messaggio del 2 settembre 1998 a sostegno di una legge federale sui prodotti da costruzione, n. 221 ad art. 3 LProdC, FF 1998, pagg. 4305 segg.

67 Art. 1 cpv. 2 LProdC (2001)

68 Art. 3 cpv. 1-3, art. 4 e 5 LProdC (2001)

69 Art. 3 cpv. 5 LProdC (2001)

70 Art. 3 cpv. 4 LProdC (2001)

71 Art. 4 LProdC (2001)

72 Art. 6 LProdC (2001)

73 Art. 8 e 9 LProdC (2001)

74 Art. 11-13 LProdC (2001)

75 Art. 16 LProdC (2001)

76 Art. 10 LProdC (2001)

77 RS 933.01

78 Art. 1 OProdC (2001)

79 Art. 2 e allegati 1 e 2 OProdC (2001)