Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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orientamenti di benestare europei (European Technical Approval Guideline, E-TAGs) e nel benestare tecnico europeo (BTE)89. Queste decisioni della Commissione europea permangono valide nel regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Parimenti le norme armonizzate per i prodotti, i documenti per la valutazione europea (in luogo degli ETAGs), le valutazioni tecniche europee (al posto del rilascio) nonché eventuali nuove decisioni della Commissione europea («atti delegati»). Pertanto, in futuro questo acquis giuridico dell’ARR sarà amplificato e dovrà essere applicato in maniera corrispondente nella legislazione svizzera in materia di prodotti da costruzione.
Le sezioni II-IV del capitolo 16 racchiudono (con rinvio all’allegato 2 dell’ARR) le disposizioni relative alla designazione («notifica») di organismi di valutazione della conformità90.
Di particolare importanza per il settore dei prodotti da costruzione sono soprattutto le disposizioni aggiuntive di cui alla sezione V, anch’essa suddivisa in cinque punti.
Il punto 1 definisce che la Svizzera pubblica il riferimento delle norme armonizzate europee concernenti i prodotti da costruzione dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE nel Foglio federale della Confederazione Svizzera.
Il punto 2 prevede l’applicabilità dei documenti interpretativi nell’ambito dell’ARR. I documenti interpretativi secondo la direttiva europea sui prodotti da costruzione concretizzano i sei requisiti essenziali delle opere di costruzione.
Il punto 3 disciplina le regolamentazioni in materia di benestare tecnici europei (European Technical Approvals, ETAs). Gli organismi svizzeri competenti per il benestare possono diventare membri dell’Organizzazione europea per i benestare tecnici (European Organisation for Technical Approvals, EOTA) e partecipare ai suoi lavori. Al momento, in Svizzera ciò vale esclusivamente per il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa). Possono tuttavia essere designati ulteriori organismi competenti per il benestare. Sono applicabili ai fini dell’accordo anche le decisioni dell’EOTA.
Lo scambio d’informazioni delle parti contraenti di cui al punto 4 è retto dall’articolo 9 della parte generale dell’ARR. Ciò comporta, ad esempio, anche la cooperazione in forma adeguata tra gli organi svizzeri di valutazione della conformità e quelli dell’UE (partecipazione nel Group of Notified Bodies).
Il punto 5 prescrive l’obbligo di conservare la documentazione tecnica per almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto.
89 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, capitolo 16 sezione I (Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative). L’«acquis comunitario» comprende l’insieme delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell’UE e della Svizzera applicabili al corrispondente settore dei prodotti (cfr. messaggio del 23 giugno 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, capitolo 233.2, FF 1999 5092).
90 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, capitolo 16 sezioni II, III e IV.