Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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Il punto 6 elenca le agevolazioni per i fabbricanti esportatori. Prima dell’introduzione del capitolo 16 nell’ARR, l’UE esigeva dagli esportatori svizzeri la designazione di un rappresentante domiciliato nel mercato comunitario, affinché alla merce potesse essere apposta la marcatura CE. Ora tale obbligo viene a cadere.
Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC)91
Il 4 febbraio 2003 è entrato in vigore il concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC), che completa gli atti legislativi federali relativi ai prodotti da costruzione negli ambiti di competenza dei Cantoni. Al fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio, il CIOTC deve uniformare il diritto cantonale relativo all’utilizzazione dei prodotti da costruzione e concretizzare i requisiti in materia di opere mediante la determinazione del livello di sicurezza. Per l’esecuzione del CIOTC è istituita un’autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio nella quale sono rappresentati i governi dei Cantoni interessati. All’autorità intercantonale spetta in particolare l’emanazione di prescrizioni concernenti i requisiti in materia di opere. Tali prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni92. Segnatamente in ambito di requisiti in materia di sicurezza in caso di incendio, l’autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio ha già emanato prescrizioni vincolanti93.
Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)94 e ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro)95
Nel 2010 sono entrate in vigore la LSPro e la pertinente ordinanza di esecuzione OSPro96 applicabili in linea di massima a tutti i prodotti, compresi i prodotti da costruzione. La legge intende garantire la sicurezza dei prodotti, per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo97. Lo scopo della LSPro è riprendere materialmente in ampia misura le disposizioni della direttiva 2001/95/CE98. La legge segue l’«approccio descrittivo» delle direttive del new approach, ovvero chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, da definire in modo astratto conformemente alla legislazione o alle norme tecniche, oppure dimostrare che il prodotto corrisponde allo stato della scienza e della tecnica in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza99. Per valutare la conformità di un prodotto con i requisiti generali di sicurezza, vengono presi in considerazione prescrizioni legali e norme designate che sono in grado di attuare i requisiti essenziali di
91 Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio
(CIOTC), RU 2003 270 come pure RU 2004 2765.
92 Art. 6 CIOTC
93 Con decisione del 10 giugno 2004 l’autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al com-
mercio ha dichiarato vincolanti le prescrizioni antincendio dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) con effetto al 1° gennaio 2005 (art. 75 della norma antincendio dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio).
94 RS 930.11
95 RS 933.111
96 Entrambi gli atti legislativi sono entrati in vigore il 1° luglio 2010.
97 Art. 1 cpv. 1 e 3 LSPro
98 Messaggio del 25 giugno 2008 concernente la legge sulla sicurezza dei prodotti, capitolo 1.3.1 FF 2008 6513 segg.
99 Art. 3 cpv. 2, art. 4 nonché art. 5 LSPro