Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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sicurezza e di salute, nonché, a titolo sussidiario, lo stato della scienza e della tecnica.

Poiché per i prodotti da costruzione l’«approccio descrittivo» risulta inadeguato, nelle disposizioni legali svizzere o «norme di sicurezza» non sono stati stabiliti alcuni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Secondo il diritto previgente, all’atto di immissione in commercio di un prodotto, il fabbricante di un prodotto da costruzione dovrebbe quindi dimostrare che il prodotto sia stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica100.

L’attuale regolamentazione in materia di diritto sulla sicurezza dei prodotti comporta varie deroghe fondamentali al diritto europeo, che nell’UE è applicabile al settore dei prodotti da costruzione.

- A causa dell’«approccio orientato alla prestazione» del regolamento europeo sui prodotti da costruzione non è possibile definire in modo astratto requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per il pertinente settore. Solo in casi concreti è possibile richiedere negli atti normativi e nella misura in cui può ragionevolmente essere atteso dall’utilizzatore, come caratteristica essenziale del prodotto, la prova dei requisiti di sicurezza in riferimento ai sette requisiti di base delle opere di costruzione. La caratteristica essenziale del prodotto stabilita in tal modo deve essere provata mediante metodi e procedure delle specifiche tecniche armonizzate e indicata in una dichiarazione di prestazione, ammesso che il requisito in questione non rientri già nel campo d’applicazione (scope) di una specifica tecnica armonizzata. La legge federale sulla sicurezza dei prodotti esige invece anche una definizione astratta della sicurezza di un prodotto da costruzione in base ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

stabiliti dal Consiglio federale, che infine devono essere soddisfatti101.

- Mentre nella LSPro devono essere definiti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, che a loro volta sono da concretizzare nelle norme tecniche102, nel diritto europeo sui prodotti da costruzione la funzionalità delle specifiche tecniche armonizzate, in particolare anche delle norme tecniche, è completamente diversa. Infatti, le specifiche tecniche armonizzate determinano il modo in cui la valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione deve essere effettuata. Esse comprendono metodi di prove, procedure di calcolo e altri mezzi di valutazione della prestazione relativi alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Contrariamente al new approach, vengono dunque armonizzati i metodi anziché i prodotti. Segnatamente i prodotti da costruzione non sono armonizzati dal punto di vista della sicurezza dei prodotti.

- Oltre alle procedure di valutazione previste dalla legislazione in materia di prodotti da costruzione, non sono ammesse procedure, documenti o marchi di conformità (nemmeno a titolo complementare per «altri requisiti in materia di sicurezza dei prodotti»). A causa dell’approccio specifico di armonizzazione basato sulla prestazione del prodotto, per il settore dei prodotti

100 Art. 5 cpv. 4 LSPro

101 Art. 3 cpv. 1 e 2, art. 4 e art. 5 cpv. 1 LSPro

102 Art. 6 LSPro