Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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to (rapporti di verifica, certificazioni del prodotto, rapporti d’ispezione, benestare tecnici) sono riconosciute reciprocamente a livello europeo.
Ulteriori atti legislativi
Il diritto in materia di protezione dei lavoratori della Confederazione si basa in singoli casi sulla legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro): i lavoratori devono venire a contatto esclusivamente con prodotti da costruzione «sicuri» che fungono da strumenti di lavoro. Anche la nuova legislazione in materia di prodotti da costruzione ne tiene conto. Infatti, la sicurezza dei prodotti da costruzione rimane garantita secondo le disposizioni pertinenti in materia di protezione dei lavoratori. Laddove una definizione di sicurezza sancita nel diritto in materia di sicurezza dei prodotti risulta opportuna (cfr. sopra), essa deve essere disciplinata anche nella riveduta LProdC, poiché i prodotti da costruzione devono essere «sicuri» anche ai sensi della legge sui prodotti da costruzione.
Esistono ulteriori regolamentazioni federali di diritto speciale che possono interessare anche i prodotti da costruzione. Segnatamente laddove la Confederazione può emanare determinate prescrizioni in base a particolari norme di delega di diritto costituzionale. Queste regolamentazioni riguardano in particolare i requisiti concernenti le opere di costruzione in materia di protezione dell’ambiente, della salute o di risparmio energetico109. La Confederazione interviene in casi in cui incombono pericoli considerevoli per la vita, la salute umana o l’ambiente110. Per alcuni prodotti da costruzione vengono stabiliti requisiti posti a singole sostanze nocive per quanto riguarda i loro componenti secondo la legislazione in materia di prodotti chimici (in particolare l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim111), oppure al comportamento in materia di emissioni in virtù dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)112. Per quanto riguarda il consumo di energia di altri prodotti da costruzione (caratteristica del prodotto dall’ambito dei requisiti in materia di opera di costruzione «risparmio energetico e ritenzione del calore»), vengono applicati i requisiti di cui all’ordinanza sull’energia (OEn113).
Le regolamentazioni materiali che secondo l’«approccio descrittivo» definiscono i requisiti di prodotti, sono possibili anche nel regolamento europeo sui prodotti da costruzione, poiché concretizzano i livelli di sicurezza nazionali. Ciononostante, le attuali procedure nazionali della Svizzera sono eterogenee e devono essere adeguate alle regolamentazioni europee al fine di ridurre gli ostacoli al commercio. Oltre all’adeguamento al diritto europeo di ogni singolo settore concernente la regolamentazione materiale, il regolamento europeo sui prodotti da costruzione esige dagli Stati membri dell’UE che essi adeguino alle norme armonizzate europee i metodi che applicano alle opere di costruzione in relazione ai loro requisiti nonché le altre
109 Messaggio del 2 settembre 1998 a sostegno di una legge federale sui prodotti da costruzione, n. 221, art. 3 LProdC, FF 1998 4305 segg.
110 Messaggio del 2 settembre 1998 a sostegno di una legge federale sui prodotti da costruzione, n. 131, FF 1998 4305 segg.
111 Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici; RS 814.81)
112 Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico, RS 814.318.142.1
113 Ordinanza sull’energia (OEn; RS 730.01)