Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
da costruzione non esistono «norme di sicurezza» autonome103. Gli aspetti sanitari e di sicurezza ragionevolmente attesi dall’utilizzatore possono tuttavia essere stabiliti nella legislazione sui prodotti da costruzione e di seguito dichiarati mediante le specifiche tecniche armonizzate nella dichiarazione di prestazione (e inclusi nelle relative informazioni sulla sicurezza). Non sono per contro riconosciute procedure autonome di valutazione della conformità secondo la LSPro104 per la prova di un’astratta «sicurezza per i prodotti da costruzione».
- La definizione tecnico-giuridica della LSPro non è compatibile con il diritto europeo sui prodotti da costruzione. In questo senso è considerato prodotto una cosa mobile pronta per l’uso, anche se incorporata in un’altra cosa mobile o immobile105. Nonostante, di principio per i prodotti da costruzione, quali prodotti intermedi, l’aspetto della sicurezza risulti rilevante esclusivamente in relazione alla «sicurezza delle opere», conformemente alla legge sulla sicurezza dei prodotti, un artigiano o una PMI dovrebbe continuare ad assumersi la responsabilità delle finestre già incorporate nell’edificio. Tuttavia, la «sicurezza delle opere» compete di principio ai Cantoni. Non è necessario includere nel quadro della sicurezza dei prodotti in senso stretto il pericolo che deriva da un prodotto incorporato. In tal modo si possono evitare dispendi burocratici, doppioni e oneri plurimi.
A causa di queste deroghe fondamentali al diritto europeo sui prodotti da costruzione, in Svizzera la LSPro non può essere applicata ai prodotti da costruzione, senza pregiudicare nel contempo l’equivalenza del diritto svizzero con quello europeo in materia di prodotti da costruzione. In merito alla variante II vedi il commento nel numero 2.2.
Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (OAccD)106
L’OAccD disciplina le procedure per l’accreditamento e la designazione di organismi di valutazione della conformità. Attualmente, nel settore dei prodotti da costruzione, questi ultimi comprendono organismi di certificazione di prodotto, organismi di ispezione, organismi di certificazione del controllo della produzione all’interno dell’azienda, laboratori di prova, nonché organismi di omologazione per il rilascio di benestare tecnici. L’accreditamento serve in particolare alla prova della competenza tecnica e della capacità degli organismi di valutazione della conformità. Secondo l’OAccD, tale procedura compete al servizio d’accreditamento svizzero (SAS)107. Sulla base di una valutazione positiva nel quadro dell’accreditamento e posto che le condizioni di designazione siano soddisfatte, l’UFCL designa l’organo di valutazione della conformità108. La designazione interna costituisce il presupposto per la notifica degli organismi di valutazione della conformità secondo l’ARR. Le valutazioni della conformità risultanti dall’attività di un organismo di valutazione designa-
103 Art. 3 cpv. 2 e art. 4 della direttiva 2001/95/CE
104 Art. 7 LSPro
105 Art. 2 cpv. 1 LSPro
106 Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, RS 946.512
107 Capitolo 2 OAccD
108 Capitolo 3 OAccD