Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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disposizioni nazionali relative alle caratteristiche essenziali delle opere di costruzione114.
La legge sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP)115 disciplina la
responsabilità extracontrattuale di diritto civile del fabbricante per i prodotti difettosi, a prescindere dalla sua colpa. La legislazione in materia di prodotti da costruzione, la legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e gli altri atti legislativi accennati disciplinano l’immissione in commercio (o l’utilizzazione) di prodotti da costruzione in virtù del diritto pubblico.
Secondo la LRDP il fabbricante è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona sia la morte o lesioni corporali a una persona, sia un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all’uso privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati116. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze. Esso non perde la sua caratteristica benché venga incorporato in un bene immobile117. Di conseguenza, la LRDP è anche applicabile dopo l’incorporazione avvenuta (ad es. di elementi di muratura) o dopo l’impiego di cemento.
Il fabbricante può discolparsi dalla responsabilità se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici118. La discolpa potrebbe riuscire se il fabbricante può appellarsi conformemente alla LProdC alle norme tecniche oppure ai benestare tecnici europei. Infatti, le norme tecniche armonizzate comprendono anche metodi per la valutazione degli aspetti sanitari e di sicurezza legati all’utilizzo del prodotto da costruzione («approccio descrittivo»). Ciononostante, al momento la LProdC determina, oltre alla fabbricazione del prodotto da costruzione secondo le norme armonizzate elencate o i benestare tecnici europei, la presunzione rifiutabile dell’idoneità del prodotto da costruzione. Ne consegue che l’attuale legislazione in materia di prodotti da costruzione non permette di equiparare le specifiche tecniche armonizzate a delle prescrizioni imperative emanate dai poteri pubblici.
1.2 Soluzioni analizzate
1.2.1 In generale
Con l’entrata in vigore, nell’aprile 2011, del nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione119, l’equivalenza delle prescrizioni tecniche dell’UE e della Svizzera
114 Art. 8 cpv. 6 regolamento (UE) n. 305/2011. Ad eccezione della legislazione in materia di
prodotti chimici la quale disciplina anche la composizione dei prodotti da costruzione. Al riguardo vige a livello europeo il regolamento di diritto speciale REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). Tale legislazione sancisce la composizione dei prodotti da costruzione.
115 RS 221.112.944
116 Art. 1 cpv. 1 LRDP
117 Art. 3 cpv. 1 lett. a, art. 4 cpv. 1 LRDP
118 Art. 5 cpv. 1 lett. d LRDP
119 Regolamento (UE) n. 305/2011