Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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zione» ci si distanzia di principio dall’«approccio descrittivo», inteso a definire i requisiti che i prodotti da costruzione devono soddisfare per poter essere immessi in commercio. Gli elementi descrittivi devono costituire un’eccezione e non la regola. Soltanto pochi requisiti riferiti direttamente a un prodotto da costruzione riguardano in casi concreti la sicurezza dei prodotti e il diritto in materia di sostanze nocive. La LProdC in vigore poggia sulla direttiva europea del 1989 sui prodotti da costruzione, che esigeva come requisito dei prodotti da costruzione ancora la loro «idoneità». Nel regolamento europeo sui prodotti da costruzione si rinuncia al concetto di idoneità. In merito all’idoneità di un prodotto da costruzione decide solitamente l’utilizzatore del prodotto, che ne definisce le caratteristiche di prestazione nell’ambito di un rapporto giuridico di diritto privato (appalto, contratto) e ne esige la presenza. Questo «approccio orientato alla prestazione» deve essere ripreso nella legislazione svizzera in materia di prodotti da costruzione. Esso costituisce l’elemento centrale del nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione.
2. Il cambiamento concettuale comporta anche un cambiamento terminologi-
co. Dato che in futuro nel diritto di riferimento europeo vi sarà una «dichiarazione di prestazione» invece di una «dichiarazione di conformità» o di un «certificato di conformità», tutte le definizioni legate alla valutazione della conformità devono essere adeguate al nuovo concetto.
3. In relazione al nuovo «approccio orientato alla prestazione», il regolamen-
to europeo sui prodotti da costruzione prevede nuove procedure semplificate di valutazione e verifica della costanza della prestazione (che sostituiscono le vigenti procedure di valutazione della conformità). Queste semplificazioni procedurali non sono ancora disciplinate nella LProdC e dovrebbero essere rese accessibili anche ai fabbricanti svizzeri per evitare svantaggi concorrenziali. In particolare sono previste procedure semplificate che tutelano le PMI, che non devono essere rese conformi alla prescrizione volta a proteggere le PMI della LProdC in vigore121.
4. L’«approccio orientato alla prestazione» richiede anche una correzione
dell’attuale campo d’applicazione della LProdC: le prove e designazioni nazionali di prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di norme armonizzate o che sono conformi al benestare tecnico europeo contraddicono il nuovo concetto e devono essere stralciate dalla legislazione nazionale. Oltre alla dichiarazione di prestazione del fabbricante, in questo caso non ci devono quindi essere indicazioni sulle caratteristiche della prestazione, a meno che le informazioni già contenute nella dichiarazione di prestazione siano specificate da ulteriori informazioni122. Nell’UE la marcatura CE deve essere l’unica marcatura relativa alle caratteristiche della prestazione di un prodotto da costruzione, a meno che altre norme di armonizzazione dell’UE contengano altre regolamentazioni relative all’apposizione della marcatura CE123. Di conseguenza, non sono più ammesse procedure di prova e designazioni nazionali della prestazione del prodotti da costruzione, che rientrano nel campo di applica-
121 Art. 3 cpv. 5 LProdC (2001)
122 Art. 4 cpv. 2 regolamento (UE) n. 305/2011
123 Art. 8 cpv. 2, 3, 5 e 6 regolamento (UE) n. 305/2011