Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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zione di norme armonizzate o che sono conformi al benestare tecnico europeo. La LProdC deve tener conto di ciò e pertanto devono essere inclusi in questo nuovo concetto ulteriori atti legislativi nazionali. Se altri atti legislativi nazionali contengono regolamentazioni materiali, queste disposizioni non possono più essere provate tramite valutazioni autonome della conformità, a meno che anche queste valutazioni si basino su atti normativi di armonizzazione dell’UE.

5. Con l’«approccio orientato alla prestazione» del regolamento europeo sui

prodotti da costruzione, i «requisisti essenziali» delle opere di costruzione diventano «requisiti di base delle opere di costruzione». In tal modo si intende evidenziare che i requisiti riguardano le opere di costruzione e non i prodotti da costruzione. L’«approccio descrittivo» si deve riferire alle opere di costruzione e non ai prodotti da costruzione. Come nel caso della direttiva europea sui prodotti da costruzione, la LProdC conosce i «requisiti essenziali» delle opere di costruzione. Per di più, il regolamento europeo sui prodotti da costruzione fissa un requisito di base numero 7, relativo all’«uso sostenibile delle risorse naturali», finora non ancora disciplinato.

6. Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione attua anche un nuovo

concetto di immissione in commercio: oltre all’immissione in commercio viene introdotta l’espressione «messa a disposizione sul mercato»124. La messa a disposizione costituisce la fornitura di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell’UE nel corso di un’attività commerciale, l’immissione in commercio corrisponde alla prima messa a disposizione del prodotto da costruzione sul mercato interno europeo. Questo nuovo concetto di messa a disposizione sul mercato e di immissione in commercio diverge dalla norma dell’immissione in commercio (risp. messa in commercio) della LProdC, che corrisponde alla norma della LOTC. La LOTC permette l’immissione in commercio ripetuta di un prodotto nell’ambito della catena di fornitura e distribuzione. Essa prevede quindi semplificazioni per gli operatori economici successivi nella catena di distribuzione, se il prodotto non ha subito modifiche ai sensi della valutazione della conformità125. Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione allestisce un elenco degli obblighi per gli operatori economici attivi nella catena di fornitura e di distribuzione. Gli obblighi dei singoli operatori economici vengono disciplinati in maniera dettagliata, cosicché appare evidente che un importatore o un distributore non può avere la stessa responsabilità del fabbricante per la redazione della dichiarazione di prestazione, ma che deve tuttavia provvedere affinché le informazioni contenute nella dichiarazione di prestazione giungano all’utilizzatore del prodotto senza essere state modificate. Se crede o ha ragione di credere che il prodotto da costruzione non corrisponda alle indicazioni contenute nella dichiarazione di prestazione, l’importatore non è autorizzato a immettere il prodotto in commercio. Ciò vale anche per il distributore che intende mettere a disposizione sul mercato il prodotto da costruzione126.

124 Art. 2 n. 16 e 17 regolamento (UE) n. 305/2011.

125 Art. 17 cpv. 2 lett. a) LOTC.

126 Capo III del regolamento (UE) n. 305/2011.