Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
elementi la cui conformità deve essere provata secondo prescrizioni federali diverse da quelle della LProdC che, a loro volta, traspongono nel diritto svizzero atti normativi di armonizzazione diversi dal regolamento europeo sui prodotti da costruzione, la LSPro rimane applicabile a questi elementi. Attualmente, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono fissati secondo le altre prescrizioni federali ai sensi della LSPro e tali elementi devono continuare ad essere trattati secondo i metodi e le procedure in vigore. Questa disposizione implica, ad esempio, che la prova del motore di una tapparella elettrica (tapparella esterna = prodotto da costruzione secondo la norma armonizzata sui prodotti da costruzione EN 13561) deve essere effettuata secondo l’ordinanza sulle macchine152. La LSPro continuerà ad essere applicata a questo motore in quanto elemento di una tapparella elettrica, poiché l’ordinanza svizzera sulle macchine traspone nel diritto elvetico la direttiva europea relativa alle macchine153, la sua procedura di conformità e la sua definizione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai sensi della LSPro. In rari casi dove sono applicabili più atti normativi di armonizzazione anche a livello europeo, è necessario determinare la direttiva o il regolamento che definisce il carattere del prodotto: un ascensore, ad esempio, può essere installato anche in un’opera di costruzione senza però per questo essere un prodotto da costruzione, poiché a livello europeo esiste una direttiva specifica in materia. Se un prodotto è considerato un prodotto da costruzione, la legislazione sui prodotti da costruzione si applica in linea di massima in modo esaustivo. Se gli elementi costituissero di per sé un prodotto distinto secondo un altro atto normativo di armonizzazione, anche nella legislazione svizzera dovrebbe essere applicato il diritto vigente pertinente per il settore di questa componente.
Variante II
Secondo questa variante, è necessario applicare in parallelo la LSPro ai prodotti da costruzione. In questo caso si presuppone l'assenza nella legislazione sui prodotti da costruzione di disposizioni materiali esplicite sulla sicurezza dei prodotti da costruzione. Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione non disciplina l'aspetto della sicurezza dei prodotti da costruzione in modo ampio ed esaustivo e pertanto vengono mantenuti i contenuti normativi supplementari della direttiva europea relativa alla sicurezza dei prodotti. In base a questa variante, la legislazione europea sui prodotti da costruzione non prevale sulla direttiva europea relativa alla sicurezza dei prodotti. Il diritto interno si allinea a questa coesistenza di diverse regolamentazioni europee, le cui implicazioni non sono state ancora completamente chiarite, mantenendo a sua volta la coesistenza della legislazione sui prodotti da costruzione e della LSPro. Ne consegue che per i requisiti materiali di sicurezza per i quali la legislazione sui prodotti da costruzione e le specifiche tecniche secondo tale legislazione non contengono esplicitamente prescrizioni di sicurezza si devono fornire prove supplementari o «residue» secondo la LSPro. L'obbligo di prova del fabbricante decade soltanto se la legislazione sui prodotti da costruzione prevede in relazione al singolo caso e secondo la prospettiva della LSPro esplicitamente prescrizioni di sicurezza.
152 RS 819.14
153 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del
9 giugno 2006, pag. 24.