Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo
A favore di questa variante depone il fatto che se la situazione giuridica europea fosse chiarita nel senso che viene riconosciuta l'applicabilità in parallelo degli obblighi di prova secondo il regolamento europeo sui prodotti da costruzione e la direttiva europea relativa alla sicurezza dei prodotti e tale chiarimento dovesse avvenire, contrariamente alle previsioni, soltanto dopo il licenziamento della riveduta LProdC da parte del Parlamento, il primato della riveduta legislazione sui prodotti da costruzione proposto con la variante I potrebbe essere ristabilito soltanto modificando di nuovo sotto il profilo formale la LSPro.
Sul contenuto della disposizione
Materialmente questa disposizione corrisponde all'articolo 1 capoverso 3 LSPro. Si può pertanto rimandare al relativo commento contenuto nel messaggio concernente la LSPro154, che viene riportato qui di seguito:
Il capoverso 3 disciplina il rapporto della legge sulla sicurezza dei prodotti con gli atti normativi settoriali.
La legge sulla sicurezza dei prodotti è applicabile a meno che non vi siano atti normativi settoriali che perseguono le medesime finalità. Ciò significa che di principio essa si applica sempre allorquando l’atto normativo settoriale non prevede niente riguardo al punto considerato. È il caso, quando la specifica legislazione non prescrive alcuna misura per l’individuazione dei pericoli o l’obbligo di comunicare dopo l’immissione in commercio secondo l’articolo 8, né prevede alcuna delle misure amministrative menzionate nell’articolo 10. Lo stesso vale anche quando la legislazione specifica, nel caso di concreto potenziale di pericolo di un prodotto, non esige alcuna etichettatura, avvertenza ecc., come prescritto nell’articolo 3 capoverso 4. La legge sulla sicurezza dei prodotti funge così da complemento di un atto normativo settoriale che non disciplina un oggetto regolamentato dalla LSPro. Se l’atto normativo settoriale prevede, riguardo a un determinato problema, una soluzione diversa da quella proposta nella legge sulla sicurezza dei prodotti, ha la precedenza se persegue il medesimo obiettivo della legge sulla sicurezza dei prodotti garantendo gli elevati standard di protezione della direttiva CE. In questo caso si parte dal principio che un atto normativo settoriale di rango inferiore al livello legislativo rimanga nell’ambito della legge da cui deriva: le deroghe alla LSPro devono quindi fondarsi su una base legale sufficiente. Se questa condizione non è soddisfatta in un singolo caso si applica la corrispondente disposizione della LSPro. Il diritto settoriale rimane comunque l’elemento determinante per la normativa in materia d’esecuzione. La legge sulla sicurezza dei prodotti non modifica i settori di competenza delle autorità esecutive definiti nelle legislazioni settoriali. La legge sulla sicurezza dei prodotti intende inoltre definire uno standard per quanto riguarda il livello di protezione e le misure che possono adottare i responsabili dell’immissione in commercio e gli organi d’esecuzione. Di conseguenza gli atti normativi settoriali dovranno prescrivere un livello di sicurezza conforme allo stato della scienza e della tecnica, e non solo della tecnica. La questione di un futuro adeguamento di questi atti settoriali si pone se non corrispondono allo standard definito nella legge sulla sicurezza dei prodotti. Dal punto di vista di produttori e
154 Cfr. il commento nel messaggio del 25 giugno 2008 concernente la legge sulla sicurezza dei prodotti, n. 2, art. 1 cpv. 3 LSPro, FF 2008, pagg. 6513 segg.