Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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utenti è meglio procedere a questo tipo di adeguamento in modo costante, piuttosto che cercare correttivi facendo ricorso alla legge sulla sicurezza dei prodotti.
A seguito di questa disposizione la LSPro resta applicabile parallelamente e a complemento della legislazione sui prodotti da costruzione. Oltre a redigere una dichiarazione di prestazione e le relative avvertenze d'uso e di sicurezza per il prodotto da immettere in commercio, il fabbricante deve fornire la prova secondo la LSPro che il prodotto da egli fabbricato è sicuro ai sensi della LSPro. Questa prova riguarda tutto quanto non è disciplinato nella legislazione sui prodotti da costruzione con specifiche prescrizioni di sicurezza in relazione al singolo caso e secondo la prospettiva della LSPro.
Articolo 2
Questo articolo riprende le definizioni del regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Le definizioni seguenti sono commentate separatamente per poter raffigurare il sistema del diritto europeo sui prodotti da costruzione che presuppone nell'enunciazione delle sue definizioni il diritto europeo sui prodotti da costruzione. Tra queste figurano anche le definizioni del nuovo «pacchetto standardizzazione» europeo155:
Numero 10: definisce dapprima a livello generale cosa s'intende per «specifica tecnica» e introduce in seguito il concetto di «specifiche tecniche armonizzate» (n. 15).
Numero 12: menziona esplicitamente gli organismi europei di normalizzazione di cui è membro anche l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV). Si precisa che anche l'AELS conferisce mandati a questi organismi di normalizzazione.
Numero 18: oltre a quanto ripreso dal regolamento europeo sui prodotti da costruzione, nel numero 18 sono state integrate tre circostanze che devono essere equiparate alla messa a disposizione sul mercato, al fine di garantire una protezione completa dei lavoratori. Per maggiori dettagli si rimanda alle spiegazioni fornite dal Consiglio federale in merito all'articolo 2 capoverso 3 LSPro nel suo messaggio concernente la revisione di tale legge156. Queste tre circostanze particolari possono tuttavia essere applicate solo ai prodotti fabbricati in Svizzera, poiché il regolamento europeo sui prodotti da costruzione non equipara queste fattispecie alla messa a disposizione sul mercato. Disciplinare queste fattispecie prima dell'immissione in commercio creerebbe in effetti un ostacolo al commercio, visto che un fabbricante che produce all'estero sarebbe tenuto a rispettare queste norme anche all'estero per poter mettere a disposizione un prodotto da costruzione sul mercato svizzero.
155 Cfr. la proposta della Commissione UE sull'adeguamento del «pacchetto standardizzazione»: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° giugno 2011, COM(2011) definitivo.
156 Per quanto riguarda la protezione delle persone cfr. inoltre il messaggio del 25 giugno 2008 concernente la legge sulla sicurezza dei prodotti (n. 2 art. 2 cpv. 3 LSPro), FF 2008, pagg. 6513 segg.