Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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2.3 Condizioni per l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione

2.3.1 Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione

Articolo 3

Capoversi 1 e 2: in gran parte i requisiti di base delle opere di costruzione non sono una novità: la previgente LProdC (2001) disciplina già sei «requisiti essenziali relativi alle opere», le cui definizioni sono state riprese quasi testualmente157. Il concetto di «sicurezza nell'impiego» è ora riformulato in «sicurezza e accessibilità nell'uso», mentre quello relativo all’«impiego parsimonioso e razionale dell'energia» è stato sostituito con «risparmio energetico e ritenzione del calore». Nella riveduta LProdC è stato inoltre ripreso dal regolamento europeo sui prodotti da costruzione il nuovo requisito di base numero 7 relativo all’«uso sostenibile delle risorse naturali». L'adozione di questi requisiti di base per le opere di costruzione non implica una loro armonizzazione. Lo scopo è un altro: rendere impossibile la definizione delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione senza tenere conto dei requisiti delle opere di costruzione. I prodotti da costruzione devono essere concepiti in modo tale che le opere di costruzione possano soddisfare questi requisiti di base. Le caratteristiche dei prodotti devono dunque tenere conto dei requisiti posti alle opere di costruzione e contribuire in modo mirato affinché questi siano soddisfatti.

Capoversi 3 e 4: spetta al Consiglio federale concretizzare i requisiti di base delle opere di costruzione. L'ordinanza d'esecuzione della LProdC dovrà definire cosa s'intende per requisiti di base. In tal modo non si intende stabilire materialmente o prescrivere quali requisiti di base devono essere soddisfatti in Svizzera e in quale modo.

I requisiti di base delle opere di costruzione sono qui formulati in modo astratto. Essi servono, da un lato, come base oggettiva agli organismi incaricati di elaborare le norme al fine di identificare le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione e di fissarle nelle specifiche tecniche. In questo modo s'intende sviluppare un «linguaggio tecnico comune» per descrivere le caratteristiche delle prestazioni dei prodotti. Visto che la Svizzera è membro dell'AELS, l'UFCL e la SECO partecipano all'attribuzione dei mandati di normalizzazione e dei mandati di elaborazione di documenti per la valutazione europea, poiché l'AELS conferisce congiuntamente alla Commissione europea questi mandati di standardizzazione.

D'altro lato, i requisiti di base definiti in maniera astratta servono da cornice per l'emanazione di prescrizioni tecniche, affinché le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione fabbricati in Svizzera siano identiche a quelle dei prodotti fabbricati secondo le disposizioni del regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Non si tratta di un trasferimento di competenze dai Cantoni alla Confederazione: il Consiglio federale deve precisare il significato dei singoli requisiti di base. Ai Cantoni spetta ancora la competenza e il compito di emanare prescrizioni legali su uno, diversi o tutti i requisiti di base delle opere di costruzione; oltre a definire la portata dei requisiti, queste prescrizioni devono soprattutto fissare il livello di sicurezza da rispettare. Nessuno dei requisiti di base delle opere di costruzione deve

157 Art. 3 cpv. 2 LProdC (2001)